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Sentenza

Sentenza n. 58/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 279/2022 del Tribunale di Arezzo Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2022.

Giustizia amministrativa202500868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 279/2022, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 279/2022, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, nonché all'accredito delle somme relative alle annualità non corrisposte, oltre agli interessi. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione. A corredo del ricorso era stata depositata un'attestazione di mancata impugnazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Firenze, anziché il certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal Tribunale di Arezzo ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il certificato corretto è stato prodotto soltanto il 16 dicembre 2025, oltre il termine perentorio dimidiato previsto dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., nel giudizio di ottemperanza deve essere depositato il provvedimento di cui si chiede l'esecuzione, con l'eventuale prova del passaggio in giudicato. Secondo il TAR, l'espressione "eventuale" riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato, mentre per le sentenze del giudice ordinario è necessario fornire la prova del passaggio in giudicato. L'attestazione di mancata impugnazione rilasciata dalla Corte d'Appello non equivaleva al certificato di passaggio in giudicato rilasciato dall'ufficio giudiziario che aveva emesso la sentenza, anche perché la stessa attestazione riservava a tale ufficio la verifica dei termini e della regolarità delle notifiche. La tardiva produzione del certificato corretto non poteva sanare l'inammissibilità, essendo intervenuta oltre il termine perentorio dimidiato applicabile al rito camerale. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Per l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve fornire la prova del passaggio in giudicato; l'omesso deposito tempestivo del certificato richiesto determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario deve essere attestato dal cancelliere dell'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Nel rito applicabile al giudizio di ottemperanza opera un termine perentorio dimidiato per il deposito degli atti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di segnalare alle parti una possibile questione rilevabile d'ufficio, come avvenuto per il profilo di inammissibilità.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Concorre a determinare il termine dimidiato applicabile al deposito nel giudizio camerale di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve depositare tempestivamente la prova del passaggio in giudicato del titolo, rilasciata dall'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza.
  • L'attestazione di mancata impugnazione rilasciata da un diverso ufficio giudiziario non sostituisce il certificato di passaggio in giudicato previsto dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, soprattutto quando l'attestazione stessa rimette all'ufficio che ha emesso la sentenza la verifica dei termini e della regolarità delle notifiche.
  • La produzione tardiva del certificato di passaggio in giudicato, oltre il termine perentorio dimidiato previsto dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., non sana l'omissione originaria e comporta l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
  • L'espressione "eventuale prova del passaggio in giudicato" contenuta nell'art. 114, comma 2, c.p.a. si riferisce ai provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato, non alle sentenze del giudice ordinario delle quali si chiede l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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