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Risoluzione

Risoluzione n. 132 del 4/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i compensi corrisposti agli amministratori, qualificati fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non consentono di applicare le deduzioni IRAP previste per il lavoro dipendente a tempo indeterminato. Le deduzioni di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 446/1997 spettano solo in presenza di veri rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Deducibilità IRAP dei compensi agli amministratori

Deducibilità IRAP dei compensi agli amministratori

La risoluzione affronta il tema della possibilità di applicare, ai compensi corrisposti agli amministratori soci di una Srl artigiana, le deduzioni IRAP previste per il costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato. L’Agenzia delle Entrate nega tale possibilità, chiarendo che l’assimilazione fiscale ai redditi di lavoro dipendente non comporta una piena equiparazione del rapporto di collaborazione al lavoro subordinato.

Quesito presentato dalla società

La società istante è una Srl qualificata come impresa artigiana, poiché la maggioranza dei soci, titolari complessivamente di oltre il 50% del capitale, svolge prevalentemente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. Due soci ricoprono anche l’incarico di amministratori e, per tale attività, risultano iscritti alla gestione separata INPS, versando una contribuzione ridotta in quanto già iscritti alla gestione previdenziale artigiani.

La società osserva che i compensi agli amministratori sono fiscalmente trattati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e chiede se, per tali costi, possa fruire delle deduzioni IRAP previste dall’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 4, del D.Lgs. n. 446/1997, cioè quelle riconosciute per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Tesi interpretativa della società

L’istante sostiene che, poiché il legislatore assimila i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi ai redditi di lavoro dipendente, anche tali costi dovrebbero beneficiare delle deduzioni IRAP previste per il personale dipendente a tempo indeterminato. Inoltre, ritiene che l’incarico di amministratore svolto dai soci presenti un carattere di continuità tale da potersi considerare, in sostanza, a tempo indeterminato, anche perché la qualità di socio non è soggetta a termine finale.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, che include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti per uffici di amministratore, sindaco, revisore e per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale qualificazione, introdotta dall’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, ma non comporta una generale equiparazione, sotto ogni profilo, tra collaborazione coordinata e continuativa e lavoro dipendente.

Chiarimenti interpretativi

La circolare n. 57/E del 18 giugno 2001, punto 7.2, viene richiamata per ribadire che l’assimilazione vale solo per le modalità di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette e non determina una coincidenza delle due tipologie contrattuali a tutti gli effetti di legge.

Per questa ragione, i costi sostenuti per rapporti di collaborazione non possono beneficiare delle deduzioni IRAP previste per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Regola generale IRAP e deroga sulle deduzioni

La risoluzione ricorda che, nella disciplina IRAP, vige in generale il principio di indeducibilità del costo del lavoro, sia per i soggetti che determinano analiticamente la base imponibile sia per quelli che applicano il metodo retributivo.

In deroga a tale principio, l’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 4, del D.Lgs. n. 446/1997 consente:

  • la deduzione di un importo annuo pari a euro 4.600 per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, elevato a euro 5.000 per il periodo d’imposta 2007;
  • la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Tali previsioni, introdotte con la legge n. 296/2006, sono finalizzate a ridurre la tassazione IRAP sul costo del lavoro, ma operano solo se l’impresa ha effettivamente utilizzato, nel periodo d’imposta, lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Decisione dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che la condizione richiesta dalla norma non è soddisfatta nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, né nei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore.

Pertanto, le deduzioni IRAP di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 4, del D.Lgs. n. 446/1997:

  • non si applicano a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • non spettano, nel caso oggetto dell’istanza, per i compensi corrisposti ai soci amministratori.

Indicazione finale

La risoluzione segnala infine che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme sul territorio.

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