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Sentenza

Sentenza del 17/07/2015 n. 590 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IMU - Locazione finanziaria immobile - Risoluzione del contratto - Effettiva restituzione dell'immobile - Periodo intercorrente - Soggetto passivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo IMU dopo la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare. L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 prevede che, durante la locazione finanziaria, l'obbligo IMU ricada sul locatario dalla stipula e per tutta la durata del contratto. Trattandosi di una deroga eccezionale alla regola generale, essa deve essere interpretata restrittivamente e non può estendersi al periodo successivo alla risoluzione del contratto, anche se il conduttore continua a detenere materialmente l'immobile senza restituirlo.

La decisione

La sentenza stabilisce che, dalla data di risoluzione del contratto di leasing, l'obbligo di versamento dell'IMU torna a gravare sulla società locatrice proprietaria dell'immobile. Ciò vale anche per il periodo intercorrente tra la risoluzione e l'effettiva restituzione del bene, poiché la permanenza della disponibilità materiale dell'immobile da parte dell'ex conduttore non mantiene in capo a quest'ultimo la soggettività passiva prevista per la locazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011

    nei soli casi di locazione finanziaria di un immobile, il soggetto passivo dell'imposta non è più il proprietario bensì il locatario, tenuto al versamento "a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"

    La norma trasferisce eccezionalmente l'obbligo IMU dal proprietario al locatario esclusivamente per la durata del contratto di leasing. Dopo la risoluzione, l'obbligo ritorna al proprietario, anche se l'immobile non è stato ancora materialmente riconsegnato.

  • Art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2011

    Stabilisce la regola generale secondo cui il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. La deroga prevista per il leasing non può essere estesa oltre i suoi limiti testuali.

Massime di principio

  • Nella locazione finanziaria immobiliare, il locatario è soggetto passivo IMU dalla stipula del contratto fino alla sua effettiva durata giuridica.
  • La risoluzione del contratto determina il ritorno dell'obbligo IMU in capo al proprietario, senza che sia necessaria la materiale restituzione dell'immobile.
  • La mancata riconsegna del bene da parte dell'ex conduttore può rilevare nei rapporti civilistici tra le parti, ma non proroga automaticamente la soggettività passiva IMU prevista per il leasing.
  • Le disposizioni che trasferiscono l'obbligo tributario dal proprietario al detentore devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate oltre il periodo espressamente previsto dalla legge.
  • In caso di risoluzione, è essenziale individuare con precisione la data giuridica di cessazione del contratto, poiché da quella data il proprietario deve normalmente considerarsi il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU.

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