Cassazione Penale, Sentenza n. 11180/2025 del 20/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'eccezione di nullità del titolo esecutivo (sentenza della Corte d'appello del 19/10/2017, divenuta irrevocabile il 05/03/2018). Denuncia, con primo motivo, violazione di legge (art. 606 co.1 lett. b c.p.p. in relazione all'art. 597 co.3 c.p.p.) per presunta violazione del principio di reformatio in peius: sostiene che la pena risultante in appello (8 mesi di arresto e €20.000 di ammenda, dopo il ragguaglio ex art.135 c.p.) sarebbe più grave di quella inflitta in primo grado (1 anno e 1 mese di reclusione). Con il secondo motivo lamenta la illegittima esecutività della pena pecuniaria perché la sospensione condizionale sarebbe ancora vigente (art.164 c.p.), non essendo stato emesso ordine di esecuzione per la pena detentiva né riscontrata revoca del beneficio (art.163 c.p.), e dunque la pecuniaria non sarebbe immediatamente esigibile.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come inammissibile. Quanto al primo motivo, dichiara che ogni valutazione sulla responsabilità o sulla dosimetria della pena è tardiva, perché la sentenza di appello del 19/10/2017 è divenuta irrevocabile il 05/03/2018; quindi non è possibile impugnare ora la fondatezza del titolo esecutivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene la censura generica e aspecifica: la ricorrente non ha provato né documentato l'adempimento delle prescrizioni imposte per la sospensione condizionale né contestato in modo specifico l'accertamento della Corte territoriale circa il mancato rispetto delle prescrizioni; perciò il motivo è inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca. Ne consegue l'inammissibilità complessiva del ricorso; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.), senza sanzione per aver agito in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della Corte costituzionale n.186/2000.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b
Norma che indica i casi di ricorso per cassazione per violazione di legge; richiamata quale parametro di censura per l'impugnazione della sentenza di merito
art. 597 c.p.p., comma 3
Riferimento normativo collegato alla nullità del titolo esecutivo e alla possibilità di impugnazione: la Corte ha ritenuto improcedibile ogni questione relativa al merito perché la sentenza era irrevocabile
art. 164 c.p.
Disciplina della sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che l'asserzione della ricorrente circa la persistenza della sospensione non fosse provata e quindi non idonea a bloccare l'esecutività della pena pecuniaria
art. 135 c.p.
Regola del ragguaglio delle pene detentive: è richiamata nella contestazione sulla rideterminazione della pena in appello e nel confronto con la pena di primo grado
art. 163 c.p.
Disposizione sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale: la ricorrente non ha dimostrato che non fosse intervenuta revoca o che fosse ancora sussistente il beneficio
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone le spese del giudizio in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per l'addebito delle spese alla ricorrente
art. 23, comma 8, decreto legge n.137/2020
Richiamato per le conclusioni del Procuratore generale nel procedimento; utilizzato nel quadro procedurale ma non determinante sul merito
Sentenze Sezioni Unite e giurisprudenza di legittimità richiamate (es. Sez. U n.8825/2016; Sez.2 n.51531/2019; Sez.3 n.12727/2019 e altre)
Richiami giurisprudenziali che definiscono il principio di specificità dell'impugnazione: i motivi generici o non correlati alle ragioni del provvedimento sono inammissibili (distinzione tra genericità intrinseca ed estrinseca)
Sentenza Corte costituzionale n.186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e alla determinazione dell'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Una sentenza divenuta irrevocabile impedisce di riproporre in cassazione censure sui punti di fatto e sulla dosimetria della pena: le questioni di merito devono essere sollevate entro i termini e gradi previsti, altrimenti sono precluse.
- Per opporsi all'esecutività di una pena pecuniaria per via della sospensione condizionale occorre produrre elementi probatori concreti (atti, provvedimenti, certificazioni) che dimostrino il persistere della sospensione o l'assenza di revoca; affermazioni generiche o non documentate sono inammissibili.
- L'atto di impugnazione deve essere specifico e correlato alle motivazioni del provvedimento impugnato: le censure astratte, generiche o non riferite alle ragioni esposte nella decisione sono destinate al rigetto per genericità intrinseca o estrinseca.
- Le questioni di nullità del titolo esecutivo vanno tempestivamente sollevate e documentate: se il titolo è ormai irrevocabile, la strada della cassazione per censurare la sua validità è preclusa.
- Il rigetto per inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in casi valutati rilevanti, il versamento alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
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