Parere n. 70/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data 4 settembre 2020, notificato il 22 dicembre 2020, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale, adottato il 4 settembre 2020.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, sostenendo di avere nel periodo 2014-2019 adeguati mezzi economici di sostentamento, con un reddito medio annuo di circa 15.144 euro lordi, e deducendo che le osservazioni presentate in risposta al preavviso di diniego e la comunicazione della Prefettura non sarebbero state tempestivamente trasmesse al Ministero prima dell’adozione del provvedimento finale. Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero ha riferito di avere riaperto l’istruttoria alla luce degli elementi forniti con il ricorso e di avere successivamente adottato, il 13 ottobre 2022, un decreto di concessione della cittadinanza italiana.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito, ossia la cittadinanza italiana, per effetto del riesame amministrativo e del successivo decreto di concessione. La piena soddisfazione dell’interesse azionato ha determinato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito le censure relative al requisito reddituale e alla partecipazione procedimentale.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
La concessione della cittadinanza italiana intervenuta nel corso del procedimento ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente, rendendo improcedibile il ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
È la disposizione in base alla quale era stata presentata la domanda di concessione della cittadinanza italiana.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato con riferimento alla partecipazione del richiedente nel procedimento di diniego della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
La disposizione costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, il fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
Le disposizioni sono richiamate a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso straordinario, l’amministrazione riapre l’istruttoria e adotta il provvedimento richiesto dal ricorrente, l’integrale conseguimento del bene della vita determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente rende superfluo l’esame nel merito delle censure rivolte contro il precedente provvedimento negativo.
Diniego della cittadinanza italiana e successiva concessione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato il 4 settembre 2020 e notificato il 22 dicembre 2020. La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva contestato il diniego per carenza del requisito reddituale, sostenendo di avere avuto, nel periodo 2014-2019, adeguati mezzi economici di sostentamento, con un reddito medio annuo di circa 15.144 euro lordi. Deduceva inoltre che le osservazioni presentate l’11 e il 14 febbraio 2020 in risposta al preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché una comunicazione della Prefettura del 19 luglio 2020, non fossero state tempestivamente trasmesse al Ministero prima dell’adozione del provvedimento finale.
Sviluppo dell’istruttoria
La Sezione aveva richiesto al Ministero dell’interno il deposito della relazione istruttoria, reiterando la richiesta nel novembre 2023. Nel corso del procedimento, il ricorrente aveva comunicato di essere divenuto cittadino italiano nel febbraio 2023.
Il Ministero, con la relazione trasmessa il 20 marzo 2024, ha confermato che:
- l’istruttoria originaria era stata riaperta alla luce degli elementi forniti con il ricorso;
- all’esito del riesame era stato adottato, il 13 ottobre 2022, un decreto di concessione della cittadinanza italiana;
- il ricorso poteva quindi essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente avesse conseguito il bene della vita perseguito. La riapertura dell’istruttoria e il rilascio del provvedimento favorevole hanno determinato la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato con il ricorso.
Di conseguenza, non residuava un interesse attuale alla decisione sulle censure relative al requisito reddituale e alla partecipazione procedimentale. Il ricorso è stato pertanto ritenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Esito
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile. Il parere non contiene una decisione di merito sulla legittimità del diniego originario, poiché la successiva concessione della cittadinanza ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente.
Protezione dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
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