Cassazione Penale, Sentenza n. 42738/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava l'abnormità e l'illegittimità del provvedimento presidenziale del 19.6.2024 che aveva disposto l'esecuzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno presso il domicilio indicato a Ferrara. I principali motivi: (i) l'esecuzione delle misure di prevenzione sarebbe prerogativa dell'autorità di pubblica sicurezza (art.11 d.lgs. 159/2011) e non del presidente del tribunale; (ii) la competenza a modificare il decreto sarebbe del tribunale e non del presidente (art.7 e ss. d.lgs. 159/2011); (iii) incompatibilità tra la misura di prevenzione (obbligo di soggiorno nel comune di residenza) e la misura cautelare personale (divieto di dimora in Campania) che gli era stata imposta; (iv) mancata rivalutazione della pericolosità ex art.14 d.lgs. 159/2011 alla luce della lunga detenzione (richiamata sentenza Corte Costituzionale n.291/2013); (v) carenza di motivazione rispetto alla scelta di Ferrara quale luogo di esecuzione della misura; (vi) rischio di incorrere nel reato previsto dall'art.75 d.lgs. 159/2011 a causa dell'esecuzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art.591, co.1, lett. b) c.p.p.), ritenendo che l'ipotesi di "abnormità" non sussisteva perché il provvedimento presidenziale non aveva determinato una stasi del procedimento e il sistema processuale offriva rimedi adeguati. Si è evidenziato che il ricorrente aveva possibilità di ottenere tutela mediante istanza al tribunale competente (che infatti è stata presentata) e, successivamente, tramite il rimedio dell'appello ai sensi dell'art.10 d.lgs.159/2011. La Corte ha inoltre richiamato il provvedimento del tribunale della prevenzione del 28.6.2024 che aveva respinto la richiesta di revoca e ritenuto non configurabile incompatibilità tra le due misure, valorizzando il domicilio e le consuetudini di vita effettive (Ferrara) rispetto alla mera residenza anagrafica (Giugliano). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
Decreto Legislativo n.159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 7 e ss.; art. 9, co.2; art. 10; art. 11; art. 14, co.2; art. 75
La Corte ha interpretato le norme come riconoscendo al tribunale competenze di revisione/modifica delle misure di prevenzione, ma ha ritenuto che il provvedimento presidenziale di esecuzione non fosse di per sé "abnorme" perché il sistema offre strumenti impugnatori (istanza al tribunale e appello ex art.10). L'art.14 richiede valutazione della pericolosità dopo lunga detenzione, ma tale rilievo doveva essere dedotto e valutato in sede di tribunalmente adito.
Codice di Procedura Penale
art. 177; art. 568; art. 591, co.1, lett. b); art. 616
Richiamati i principi di tassatività dei mezzi di impugnazione (art.568 cpp) e la definizione restrittiva dell'abnormità alla luce dell'art.177 cpp. L'art.591 cpp è stato applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; l'art.616 cpp è stato richiamato per la condanna alle spese e alla sanzione in favore della cassa delle ammende.
Corte Costituzionale
sent. n.291 del 2013; sent. n.186 del 13.6.2000
La sentenza n.291/2013 è richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la lunga detenzione comporterebbe la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione fino a che il tribunale non rivaluti la pericolosità. La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che tali argomentazioni dovessero essere valutate dal tribunale adito e non fossero idonee a configurare abnormità rilevabile in sede di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La categoria dell'"abnormità" di un atto giudiziario è eccezionale e non si può usare per aggirare i rimedi ordinari: è configurabile solo se l'atto è totalmente avulso dal sistema processuale o produce una stasi irreparabile del procedimento.
- I provvedimenti presidenziali relativi all'esecuzione delle misure di prevenzione possono essere impugnati mediante gli strumenti previsti dal codice e dal d.lgs. 159/2011 (istanza al tribunale competente, poi appello), e non necessariamente con un ricorso per cassazione per abnormità.
- In presenza di misure concorrenti (es. obbligo di soggiorno vs divieto di dimora), il giudice valuta il luogo di esecuzione della misura guardando alle "consuetudini di vita" e al domicilio effettivo più che alla sola residenza anagrafica.
- La detenzione di lunga durata impone al giudice di considerare la rilevanza dell'art.14 d.lgs.159/2011 (rivalutazione della pericolosità), ma l'opportunità e la competenza a valutarne gli effetti spettano prima al tribunale adito.
- Prima di proporre ricorso per cassazione su questioni di competenza o abnormità, è preferibile esaurire i rimedi in grado di rimuovere l'anomalia in sede di merito (istanza al tribunale, impugnazione in appello), perché la cassazione non sostituisce questi rimedi straordinari.
- Se si ritiene leso un diritto dall'esecuzione di una misura di prevenzione, agire tempestivamente con istanze al giudice competente e documentare il domicilio effettivo e l'incompatibilità con altre misure è fondamentale per ottenere una rapida soluzione.
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