Sentenza del 11/06/2018 n. 1949 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DAZI DOGANALI - Classificazione delle merci - Affidamento sulla classificazione utilizzata in precedenti importazioni - Identità delle merci - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di poter fare affidamento sulla classificazione doganale applicata in precedenti operazioni di importazione relative a merci ritenute identiche. La controversia riguardava, quindi, se i precedenti sdoganamenti con la medesima classificazione fossero sufficienti a dimostrare l'identità dei prodotti e a impedire una diversa classificazione e il conseguente recupero dei dazi.
La decisione
La tesi del ricorrente non è stata accolta. Il precedente sdoganamento di merci aventi la stessa classificazione doganale non dimostra, da solo, che i prodotti siano identici. L'identità deve essere verificata mediante un accertamento tecnico, in particolare tramite analisi di laboratorio dei componenti chimici e delle relative percentuali. In assenza di tale prova, non è possibile fondare l'affidamento dell'importatore esclusivamente sulla classificazione applicata in precedenti importazioni.
Massime di principio
- La classificazione doganale applicata in precedenti importazioni non crea automaticamente un diritto dell'importatore a ottenere lo stesso trattamento in futuro.
- La mera identità della voce doganale indicata nei documenti non prova l'identità sostanziale delle merci: occorre dimostrare che composizione, componenti e percentuali siano corrispondenti.
- Quando la classificazione dipende dalla composizione chimica del prodotto, l'accertamento tecnico o di laboratorio è normalmente decisivo.
- L'affidamento dell'importatore è tutelabile solo se fondato su elementi oggettivi e verificabili, non su precedenti sdoganamenti privi di un accertamento analitico comparabile.
- In una situazione analoga è opportuno conservare schede tecniche, certificati di composizione, analisi di laboratorio e ogni documento che consenta di dimostrare l'effettiva identità delle merci importate.
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