Sentenza n. 1148/2026 - Genova, Sezione 2
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sanremo sulle osservazioni presentate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, in relazione al procedimento di Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14-bis L. 241/1990, avviato a seguito dell'istanza di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (prot. n. 53731 del 9.06.2025).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sulle osservazioni presentate dopo la determinazione negativa della conferenza di servizi relativa all'istanza di occupazione di suolo pubblico per installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il 9 giugno 2025 l'occupazione di suolo pubblico per installare stazioni di ricarica in otto siti, poi ridotti a sette. Il Comune aveva indetto una conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona e, con determinazione dirigenziale del 9 gennaio 2026, ne aveva comunicato l'esito negativo, consentendo all'istante di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Presentate le osservazioni il 22 gennaio 2026, la società lamentava che il Comune non le avesse trasmesse agli enti coinvolti per la valutazione prevista dall'art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990 e non avesse concluso il procedimento. Con un unico motivo deduceva violazione dell'art. 57, comma 14-bis, d.l. 76/2020, degli artt. 14-bis, comma 5, 2, comma 1, e 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per ingiustificato ritardo e violazione del buon andamento; contestava inoltre che le tempistiche seguite fossero incompatibili con la finalità acceleratoria della disciplina speciale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione comunale di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: le note del 22 settembre 2026 con cui il Comune aveva trasmesso le osservazioni agli enti e fissato un calendario istruttorio erano atti endoprocedimentali, inidonei a soddisfare l'obbligo di provvedere o a interrompere l'inerzia. Nel merito ha accolto il ricorso: la determinazione negativa adottata nella conferenza di servizi su istanza di parte produce gli effetti del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis e non conclude il procedimento. Dopo le osservazioni del privato, le amministrazioni coinvolte devono poter rivalutare le rispettive posizioni e il Comune deve adottare una determinazione conclusiva motivata. Ha quindi ordinato al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e lo ha condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990
È la stessa disciplina legislativa a stabilire che, quando la conferenza di servizi è indetta su istanza di parte, la determinazione conclusiva negativa "produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis" (art. 14-bis, comma 5, terzo periodo, L. 241/1990).
Nella conferenza di servizi indetta su istanza di parte, la determinazione negativa assolve la funzione di preavviso di rigetto e non chiude il procedimento; le osservazioni devono essere sottoposte alle amministrazioni coinvolte per la rivalutazione e il procedimento deve terminare con una determinazione conclusiva motivata.
art. 10-bis l. 241/1990
Per espressa previsione normativa, dunque, tale atto non conclude il procedimento, ma assolve esclusivamente alla funzione di instaurare il contraddittorio procedimentale, consentendo all'istante di presentare osservazioni e alle amministrazioni coinvolte di rivalutare le posizioni già espresse prima dell'adozione della determinazione finale.
Il preavviso di rigetto garantisce il contraddittorio prima della decisione finale; nella conferenza di servizi, le osservazioni presentate dall'istante devono precedere una nuova valutazione delle posizioni delle amministrazioni e la determinazione conclusiva.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il ricorso in epigrafe la società Thef Charging s.r.l. agisce ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sanremo sulle osservazioni presentate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, in relazione al procedimento di Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14-bis L. 241/1990, avviato a seguito dell'istanza di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (prot. n. 53731 del 9.06.2025).
L'azione avverso il silenzio consente di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento; nel caso concreto il TAR ha ordinato l'adozione della determinazione finale entro un termine.
Massime di principio
- Quando una conferenza di servizi è indetta su istanza di parte, la determinazione conclusiva negativa produce gli effetti del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 e non conclude il procedimento: le osservazioni dell'istante devono essere valutate prima dell'adozione della determinazione finale.
- Gli atti endoprocedimentali che si limitano a trasmettere le osservazioni agli enti coinvolti o a fissare un nuovo calendario istruttorio non soddisfano l'obbligo di provvedere e non fanno venir meno l'inerzia rilevante ai fini dell'azione avverso il silenzio.
- In seguito alle osservazioni presentate contro la determinazione negativa della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente deve concludere il procedimento con una determinazione motivata, dopo aver consentito alle amministrazioni coinvolte di rivalutare le posizioni espresse.
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