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Sentenza

Sentenza del 14/12/2018 n. 32415 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego parziale del rimborso di crediti d'imposta sui dividendi. L'Amministrazione aveva contestato la spettanza del 92,49% dei crediti richiesti, ritenendo che le operazioni di prestito e successiva restituzione di titoli azionari, effettuate in prossimità dello stacco dei dividendi e prive di valide ragioni economiche, fossero finalizzate a ottenere indebitamente il credito d'imposta convenzionale. La società ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: omessa o insufficiente motivazione sull'effettiva titolarità dei crediti; omessa pronuncia sulla tardività dell'istruttoria rispetto alla Convenzione Italia-Regno Unito; omessa pronuncia sulla presunta violazione della libertà di circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 56 del Trattato CE; omessa pronuncia sulla violazione dei principi CEDU e sui tempi del rimborso; omessa pronuncia sull'irragionevolezza del criterio della media utilizzato per quantificare i crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato senza la necessaria specificità e autosufficienza: la società non aveva indicato puntualmente quali documenti dimostrassero la spettanza dei crediti né la decisività dei fatti asseritamente trascurati dalla CTR. Gli altri motivi, tutti basati sull'omessa pronuncia, sono stati dichiarati inammissibili perché la CTR aveva esaminato le questioni ritenendo assorbente la conclusione sulla legittimità del diniego; tale assorbimento vale come decisione implicita sulle ulteriori domande. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 8.200 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere dedotto indicando con chiarezza il fatto storico controverso, la specifica carenza motivazionale e la decisività del fatto; non è sufficiente riproporre genericamente una diversa ricostruzione degli elementi di causa.

  • Art. 2697 c.c.

    I fatti rilevanti ai fini del vizio motivazionale devono essere individuati come fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, oppure come fatti secondari aventi funzione probatoria determinante.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia deciso la questione in modo implicito, anche attraverso una motivazione assorbente che renda superfluo l'esame delle ulteriori domande.

  • Art. 378 c.p.c.

    La società ha depositato memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.

  • Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, art. 10, paragrafo 5

    La ricorrente sosteneva che la procedura di verifica e rimborso fosse stata svolta tardivamente e senza una tempestiva richiesta della documentazione necessaria; la Corte non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendola coperta dalla pronuncia assorbente.

  • Trattato CE, art. 56

    La ricorrente invocava la libertà di circolazione dei capitali, sostenendo che la procedura di rimborso fosse meno favorevole per i residenti nel Regno Unito rispetto ai residenti in Italia; la questione è stata considerata implicitamente respinta per effetto dell'assorbimento.

  • Trattato CE, art. 234

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea non è stata accolta, poiché il giudice nazionale ha ritenuto decisive e assorbenti le ragioni interne relative alla legittimità del diniego.

  • CEDU

    La società aveva dedotto la violazione dei principi convenzionali in relazione alla durata della procedura di rimborso e ai danni economici conseguenti, ma la questione non è stata esaminata autonomamente per effetto dell'assorbimento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, contestare genericamente la valutazione delle prove o richiamare documenti senza riprodurne il contenuto essenziale e senza spiegare la loro decisività conduce all'inammissibilità del motivo.
  • Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso, il punto della motivazione carente e il nesso causale tra tale omissione e l'esito della controversia; non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice risolve una questione ritenuta assorbente e, per tale ragione, non esamina espressamente le ulteriori domande: l'assorbimento può costituire un rigetto implicito.
  • Se si ritiene errata la scelta del giudice di considerare una questione assorbita, occorre censurare specificamente l'assorbimento o il rigetto implicito, non limitarsi a dedurre l'omessa pronuncia.
  • In materia di rimborsi fiscali, operazioni finanziarie realizzate in prossimità dello stacco dei dividendi, prive di valide ragioni economiche e strutturate mediante prestiti e trasferimenti di titoli, possono essere valutate come abusive o non idonee a fondare il credito d'imposta; il contribuente deve documentare in modo puntuale la reale titolarità e la spettanza del credito.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è automatica: il giudice può non procedervi quando ritenga già decisiva una questione interna o quando la domanda sia resa superflua dalla decisione assorbente.

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