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Ordinanza

Ordinanza n. 960/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, di rigetto della domanda cautelare proposta contro il diniego dell’istanza dell’interessato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato in sede cautelare l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego dell’istanza amministrativa. Il diniego originario era stato ritenuto viziato dal TAR perché l’Amministrazione aveva limitato l’indagine alla sola presenza, presso la sede di destinazione, di un posto vacante relativo al profilo professionale di “Artigliere c/a”, corrispondente alla posizione dell’istante. In esecuzione dell’ordine cautelare di riesame, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento, valutando anche altre posizioni organiche di pari retribuzione — “Fuciliere”, “Operatore Informatico” e “Operatore TRAMAT” — e rilevando l’assenza di scoperture anche per tali profili. L’appellante non ha adeguatamente censurato questa ulteriore motivazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che il nuovo provvedimento amministrativo avesse emendato il vizio individuato dal TAR, poiché l’Amministrazione non si era più limitata a verificare la disponibilità del solo profilo di “Artigliere c/a”, ma aveva esaminato anche posizioni organiche equiparate sotto il profilo retributivo, constatando l’assenza di posti disponibili. Tale motivazione è stata giudicata idonea a sostenere il diniego e non è stata adeguatamente contestata dall’appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura e particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto in caso di diffusione dell’ordinanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute, imponendone l’oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando un giudice amministrativo ordina il riesame di un diniego perché l’Amministrazione ha esaminato in modo incompleto la disponibilità di posti, il nuovo provvedimento supera il vizio se amplia l’istruttoria alle posizioni funzionalmente e retributivamente equivalenti e motiva sull’assenza di disponibilità anche per esse.
  • Nel giudizio amministrativo, una motivazione sopravvenuta adottata in esecuzione di un ordine cautelare di riesame può sostenere il diniego rinnovato quando affronta il profilo oggetto del vizio rilevato e fornisce ulteriori ragioni coerenti con la decisione negativa.
  • L’appellante cautelare deve contestare specificamente tutte le autonome ragioni poste a fondamento del nuovo provvedimento; la mancata o inadeguata censura di una motivazione decisiva giustifica il rigetto dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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