Cassazione Penale, Ordinanza n. 12455/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo dei motivi di appello e non confrontato con la motivazione della Corte territoriale, ritenuta articolata e non manifestamente illogica. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (autorità procedente)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il provvedimento della Corte d'appello che aveva rigettato l'appello contro il decreto del Tribunale di Roma di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni. Il ricorrente ha sostanzialmente reiterato i motivi già dedotti in appello, contestando la valutazione di pericolosità sociale posta a base della misura. La Corte di cassazione rileva però che le censure non si confrontano con la motivazione d'appello, che aveva valorizzato sia la pregressa esistenza di due condanne irrevocabili sia ulteriori elementi desumibili da precedenti giudiziari e denunce, anche non sfociati in condanna, idonei a descrivere fatti concreti indicativi di pericolosità sociale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello senza confrontarsi con la specifica motivazione del provvedimento impugnato.
- La pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione della sorveglianza speciale, può essere desunta anche da precedenti giudiziari e da denunce non seguite da condanna, purché dagli atti emergano fatti concreti e attuali sintomatici di pericolosità.
- La presenza di pregresse condanne irrevocabili costituisce elemento valutabile nel giudizio di prevenzione, specie se inserita in un quadro complessivo di dati concreti idonei a fondare la misura.
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