Sentenza del 29/10/2018 n. 3143 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
TASSA AUTOMOBILISTICA - Cessione vettura - Mancata trascrizione al PRA - Persistenza del presupposto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il cedente resta obbligato al pagamento della tassa automobilistica finché la vendita del veicolo non viene trascritta al PRA. Secondo l'interpretazione dell'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, il solo effetto traslativo della compravendita non è sufficiente a escludere il presupposto impositivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere più tenuto al pagamento del bollo auto perché aveva venduto l'autovettura. La cessione, tuttavia, non era stata trascritta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La questione riguardava quindi se il solo trasferimento di proprietà derivante dal contratto di compravendita fosse sufficiente a eliminare il presupposto impositivo.
Norme richiamate
Art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982
L'esclusione del presupposto per la tassa automobilistica, in caso di vendita di un bene mobile registrato, si verifica nei confronti del cedente solo quando il trasferimento è trascritto nei pubblici registri del PRA. La compravendita non trascritta non è sufficiente a liberare il precedente intestatario dall'obbligo tributario.
Massime di principio
- Per i veicoli soggetti a iscrizione al PRA, la vendita privata non produce da sola effetti sufficienti a interrompere l'obbligo di pagamento del bollo auto nei confronti del precedente intestatario.
- È necessario provvedere tempestivamente alla trascrizione del trasferimento al PRA e conservare la relativa documentazione.
- Fino alla trascrizione, l'amministrazione può considerare il cedente ancora obbligato al pagamento della tassa automobilistica.
- In caso di mancata trascrizione imputabile all'acquirente, il cedente può valutare le azioni civilistiche o amministrative disponibili, ma ciò non elimina automaticamente il presupposto tributario.
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