Sentenza del 27/09/2018 n. 23261 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato all'associazione, per l'anno 2004, il possesso dei requisiti per operare come ente non commerciale, qualificandola come società di fatto e rideterminando il reddito d'impresa, la base imponibile IRAP e l'IVA dovuta, anche a causa della mancata tenuta di una contabilità regolare. La Corte ha rilevato tuttavia un vizio processuale decisivo: poiché l'accertamento riguardava una presunta società di fatto e produceva effetti sia sull'associazione sia sui suoi soci, questi ultimi erano litisconsorti necessari e avrebbero dovuto partecipare al giudizio. Il processo si era invece svolto soltanto tra l'associazione e l'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci potenzialmente interessati. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio e proceda a un nuovo esame della controversia. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza dell'accertamento fiscale né la qualificazione dell'associazione come società di fatto. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
La disposizione fonda l'imputazione dei redditi delle società di persone e delle associazioni ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Tale unitarietà rende necessaria la partecipazione al processo della società e di tutti i soci.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Prevede l'integrazione del contraddittorio quando la controversia deve essere decisa nei confronti di più parti necessarie. La mancata partecipazione di tali soggetti determina la nullità del processo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
Richiamato in relazione alla possibile riunione di procedimenti connessi. Nel caso concreto, tuttavia, non risultava che tutti i soci avessero autonomamente impugnato gli avvisi, sicché non ricorrevano i presupposti per la riunione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 39, comma 2
La sentenza di merito aveva discusso l'utilizzabilità dei criteri di accertamento induttivo ai fini IVA, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, avendo rilevato preliminarmente la nullità dell'intero processo per difetto di contraddittorio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria qualifica un'associazione o un ente come società di fatto, la controversia può riguardare inscindibilmente sia l'ente sia tutti i soggetti indicati come soci.
- In presenza di un accertamento unitario relativo a società di persone o società di fatto, devono partecipare allo stesso giudizio la società e tutti i soci interessati; il giudice non può decidere validamente soltanto sulla posizione dell'ente o di alcuni soci.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari comporta la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase e grado.
- Il litisconsorzio necessario può estendersi anche ai profili IRAP e, quando gli accertamenti IVA e relativi alle imposte dirette sono fondati sui medesimi elementi e non sono autonomamente separabili, anche al profilo IVA.
- La cassazione per un vizio processuale non equivale alla vittoria definitiva sul merito: la causa viene riaperta davanti al giudice di primo grado, che dovrà prima regolarizzare la partecipazione delle parti e poi esaminare nuovamente l'accertamento.
- La riunione di procedimenti può evitare duplicazioni solo se esistono giudizi separati promossi dai diversi soggetti interessati; in assenza di tali giudizi, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio.
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