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Risoluzione

Risoluzione n. 16 del 15/02/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che le indennità corrisposte ai dipendenti in esecuzione di contratti di prossimità non possono beneficiare di una deroga fiscale: se hanno natura sostitutiva del salario o di reddito di lavoro dipendente, concorrono alla formazione del reddito e sono soggette a ritenuta. Solo le somme risarcitorie per danno emergente restano escluse da tassazione.

Tassazione delle indennità erogate nei contratti di prossimità

Reddito di lavoro dipendente e indennizzi nei contratti di prossimità

La risoluzione affronta il trattamento fiscale delle somme erogate ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare le indennità corrisposte a titolo di indennizzo nell’ambito di contratti finalizzati alla gestione di crisi aziendali e se tali somme concorrano o meno alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR.

Quadro normativo dei contratti di prossimità

L’art. 8 del decreto-legge n. 138 del 2011 consente contratti collettivi aziendali o territoriali finalizzati a obiettivi quali:

  • maggiore occupazione;
  • qualità dei contratti di lavoro;
  • partecipazione dei lavoratori;
  • emersione del lavoro irregolare;
  • incrementi di competitività e di salario;
  • gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
  • investimenti e avvio di nuove attività.

Le specifiche intese possono riguardare la regolazione di materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:

  • impianti audiovisivi e nuove tecnologie;
  • mansioni, classificazione e inquadramento del personale;
  • contratti a termine, orario ridotto, modulato o flessibile, solidarietà negli appalti e somministrazione di lavoro;
  • disciplina dell’orario di lavoro;
  • modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, incluse collaborazioni coordinate e continuative a progetto e partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, con alcune eccezioni specificamente indicate dalla norma.

Il comma 2-bis prevede che tali intese possano operare anche in deroga alle disposizioni di legge e alle regolamentazioni dei contratti collettivi nazionali, ma solo nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari e delle convenzioni internazionali sul lavoro.

Limiti oggettivi della deroga

La risoluzione richiama la sentenza della Corte costituzionale 4 ottobre 2012, n. 221, che ha qualificato come tassativa l’elencazione delle materie contenute nel comma 2 dell’art. 8. Ne deriva che:

  • i contratti di prossimità non hanno ambito illimitato;
  • la deroga opera soltanto per le materie espressamente indicate dalla legge;
  • l’effetto derogatorio non si estende oltre i casi previsti dalla norma.

Poiché tra le materie tassativamente indicate non rientra la normativa fiscale, i contratti di prossimità non possono derogare alle regole tributarie applicabili ai redditi di lavoro dipendente.

Trattamento fiscale delle somme erogate

L’Agenzia conclude che alle indennità e retribuzioni corrisposte in esecuzione di tali contratti si applica la disciplina ordinaria dell’art. 51 del TUIR.

In particolare:

  • l’art. 51, comma 1, del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a qualunque titolo e anche sotto forma di erogazioni liberali;
  • l’art. 6, comma 2, del TUIR prevede che i proventi e le indennità percepiti in sostituzione di redditi, o a titolo di risarcimento per perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Indennità sostitutive di reddito e somme escluse

La risoluzione ribadisce un principio già affermato dall’Agenzia in precedenti documenti di prassi: quando l’indennizzo compensa, in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno o la mancata percezione di redditi di lavoro, esso rappresenta un reddito sostitutivo (lucro cessante) e deve essere tassato.

Al contrario, non è soggetta a imposizione la somma che abbia funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, cioè il danno emergente, poiché in tal caso non si realizza una nuova ricchezza ma solo un riequilibrio patrimoniale.

Conclusione operativa

Le indennità previste dai contratti di prossimità, indipendentemente dal nomen iuris attribuito, sono imponibili quando hanno la finalità di compensare il lavoratore per la riduzione del salario e quindi risultano sostitutive di reddito di lavoro dipendente. In tali casi:

  • concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR;
  • il soggetto erogante deve operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973.

La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino sulla puntuale osservanza dei principi esposti da parte delle strutture dipendenti.

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