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Sentenza

Sentenza del 11/01/2021 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Iscrizione a ruolo ex art.36 bis d.p.r. 600/1973 -contraddittorio preventivo - non necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'iscrizione a ruolo ex art.36‑bis D.P.R. 600/1973 senza aver esperito il contraddittorio preventivo previsto dall'art.6, comma 5, della legge n.212/2000 (Statuto del contribuente). La questione verterebbe sulla presunta obbligatorietà del contraddittorio in ogni caso di iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'art.6, comma 5, della legge n.212/2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di liquidazione 'cartolare', basata sul mero controllo documentale di dati direttamente riportati nella dichiarazione dal contribuente, non ricorre l'obbligo del contraddittorio. Conseguentemente l'iscrizione a ruolo disposta senza contraddittorio è stata ritenuta legittima in tali ipotesi. Decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. trib., 4 luglio 2019, n.17972; 17 dicembre 2019, n.33344).

Norme richiamate

  • legge n.212/2000 (Statuto del contribuente), art.6, comma 5

    Il contraddittorio preventivo è richiesto solo quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applica automaticamente in ogni iscrizione a ruolo

  • D.P.R. 600/1973, art.36‑bis

    Consente l'iscrizione a ruolo per le somme accertate; se l'accertamento è di tipo 'cartolare' e fondato unicamente su dati dichiarati dal contribuente, l'iscrizione può essere effettuata senza contraddittorio preventivo

  • Giurisprudenza: Cass. sez. trib., 4 luglio 2019, n.17972

    Affermata la non obbligatorietà del contraddittorio nelle liquidazioni cartolari fondate su dati riportati in dichiarazione

  • Giurisprudenza: Cass. sez. trib., 17 dicembre 2019, n.33344

    Conferma il principio secondo cui il contraddittorio è necessario solo in presenza di incertezze su elementi rilevanti; nelle verifiche documentali prive di dubbi non è richiesto

Massime di principio

  • Il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente è obbligatorio solo quando l'amministrazione fiscale ha dubbi o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è un requisito automatico in tutti i casi di iscrizione a ruolo
  • Le liquidazioni 'cartolari' basate esclusivamente su dati dichiarati dal contribuente (controllo documentale) non richiedono il contraddittorio preventivo per procedere all'iscrizione a ruolo
  • Se l'amministrazione utilizza elementi esterni, incontestabili o che pongono in discussione i dati dichiarati (ad es. accertamenti probatori, documenti di terzi, verifiche complesse), il contraddittorio dovrebbe essere attivato perché sussistono incertezze su elementi rilevanti
  • L'amministrazione fiscale dovrebbe motivare chiaramente quando omette il contraddittorio, indicando che l'accertamento è stato compiuto esclusivamente mediante controllo documentale sui dati dichiarati
  • Il contribuente può impugnare l'iscrizione a ruolo se dimostra che l'amministrazione ha omesso il contraddittorio pur avendo utilizzato elementi che avrebbero dovuto dar luogo a un confronto preventivo

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