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Sentenza

Sentenza del 23/02/2017 n. 1605 - Comm. Trib. Prov. Milano

TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO - Prescrizione decennale - Non si applica - Prescrizione quinquennale - Si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile alla riscossione di tributi iscritti a ruolo. È stato sostenuto che, una volta decorso il termine senza opposizione, il debito diventerebbe soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c. La decisione chiarisce invece che la definitività derivante dalla mancata opposizione al ruolo non equivale a una definitività giudiziale e non determina la conversione del termine in decennale.

La decisione

La prescrizione decennale si applica esclusivamente quando il credito sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato, secondo il meccanismo previsto dall'art. 2953 c.c. Per i tributi iscritti a ruolo, anche se non contestati e quindi divenuti definitivi per mancata opposizione, resta applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. L'esito favorisce il contribuente/debitore che invochi il decorso del termine quinquennale, nei limiti in cui non siano intervenuti validi atti interruttivi.

Norme richiamate

  • Art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria è di dieci anni.

    Il termine decennale non si applica automaticamente ai crediti tributari iscritti a ruolo; opera, in questo contesto, quando il debito deriva da una sentenza passata in giudicato.

  • Art. 2948 c.c.

    Si prescrivono in cinque anni (...) le somme dovute per tributi.

    Ai tributi iscritti a ruolo si applica il termine quinquennale, anche quando il ruolo sia divenuto definitivo per mancata opposizione.

  • Art. 2953 c.c.

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve (...) quando sono stati accertati con sentenza passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    La conversione del termine breve in quello decennale richiede un accertamento giudiziale definitivo; la mera definitività amministrativa del ruolo non è sufficiente.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, 17 novembre 2016, n. 23397

    Conferma che l'effetto di conversione della prescrizione breve in decennale previsto dall'art. 2953 c.c. presuppone una sentenza passata in giudicato e non deriva dalla semplice mancata impugnazione della cartella o del ruolo.

Massime di principio

  • La mancata opposizione a una cartella o a un ruolo rende il credito definitivo sotto il profilo processuale, ma non lo trasforma in un credito giudizialmente accertato ai fini della prescrizione.
  • Per i tributi iscritti a ruolo, la regola generale è la prescrizione quinquennale, salvo l'esistenza di una sentenza passata in giudicato o di una diversa specifica previsione normativa.
  • Il termine deve essere calcolato verificando la scadenza del debito e gli eventuali atti validi di riscossione o intimazione che abbiano interrotto la prescrizione.
  • Il termine decennale può essere invocato quando il credito sia stato riconosciuto da una sentenza definitiva; non è sufficiente che il contribuente non abbia impugnato l'atto amministrativo.
  • In una situazione analoga occorre distinguere tra definitività amministrativa del ruolo e definitività giudiziale, perché solo la seconda può determinare l'applicazione dell'art. 2953 c.c.

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