Regolamento (UE) 2018/292
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce formulari standard e regole procedurali comuni per rendere effettivo lo scambio di informazioni e l’assistenza tra autorità competenti nell’applicazione del regolamento sugli abusi di mercato. Definisce i canali di comunicazione, i tempi minimi di riscontro, i casi di urgenza, le modalità di assistenza spontanea e le cautele su riservatezza e uso consentito delle informazioni. Prevede inoltre regole specifiche per acquisire dichiarazioni, condurre indagini o ispezioni congiunte in loco e cooperare nella riscossione di sanzioni pecuniarie.
Norme tecniche di attuazione sulle procedure e sui formulari per lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti designate dagli Stati membri ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato), nello svolgimento dello scambio di informazioni, dell’assistenza reciproca, dell’assistenza spontanea, dell’acquisizione di dichiarazioni, di indagini o ispezioni in loco e della riscossione di sanzioni pecuniarie. L’ambito territoriale è l’Unione europea; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Non disciplina direttamente gli operatori di mercato, ma incide indirettamente sui procedimenti amministrativi e di enforcement gestiti dalle autorità nazionali. Le informazioni e la cooperazione devono avvenire nel rispetto della riservatezza e della disciplina UE sulla protezione dei dati personali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/292: procedure e formulari per lo scambio di informazioni e l’assistenza tra autorità competenti in materia di abusi di mercato
Il regolamento attua l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 596/2014 e mira a rendere più efficace, tempestiva e uniforme la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. I considerando sottolineano l’esigenza di moduli comuni, di canali di comunicazione rapidi, della possibilità di interazioni orali in urgenza e della tutela della riservatezza e dei dati personali.
Ambito soggettivo e finalità operativa
Il testo si rivolge esclusivamente alle autorità competenti designate ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato. Non introduce obblighi diretti per gli emittenti o gli altri operatori, ma disciplina il funzionamento amministrativo della cooperazione tra autorità quando occorre scambiare informazioni, chiedere assistenza, svolgere accertamenti congiunti o recuperare sanzioni pecuniarie.
Punti di contatto e organizzazione dello scambio
L’articolo 2 impone a ciascuna autorità competente di designare uno o più punti di contatto e di comunicarne i recapiti all’ESMA entro 30 giorni dall’entrata in vigore. L’ESMA tiene un elenco aggiornato dei contatti, così da facilitare l’instradamento delle richieste e la gestione operativa dei flussi informativi.
Richiesta di assistenza, avviso di ricevimento e risposta
L’articolo 3 stabilisce che la richiesta di assistenza sia presentata per iscritto, mediante posta, fax o mezzo elettronico sicuro, utilizzando il formulario dell’allegato I. In urgenza la richiesta può essere orale, ma deve essere confermata per iscritto senza indebito ritardo. La richiesta deve indicare con sufficiente precisione l’oggetto, le informazioni richieste e, se del caso, gli aspetti di riservatezza.
L’articolo 4 impone all’autorità interpellata di inviare un avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi, tramite il formulario dell’allegato II, e, se possibile, di indicare la data prevista per la risposta. L’articolo 5 prevede poi la risposta scritta con il formulario dell’allegato III: l’autorità interpellata deve cooperare adottando tutte le misure ragionevoli di sua competenza, può chiedere chiarimenti e, se non intende aderire totalmente o parzialmente, deve motivare il diniego richiamando una delle eccezioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014.
Gestione dei tempi, delle urgenze e dei ritardi
L’articolo 6 privilegia lo strumento di comunicazione più rapido compatibilmente con la riservatezza, il volume dei documenti e l’accessibilità per l’autorità richiedente. Se si prospetta un ritardo superiore a 10 giorni lavorativi rispetto alla data prevista, l’autorità interpellata deve informarne senza indugio la controparte e, se necessario, aggiornare regolarmente sui progressi. Nei casi urgenti, le autorità concordano la frequenza degli aggiornamenti e collaborano per superare le difficoltà esecutive.
Acquisizione di dichiarazioni, indagini e ispezioni in loco
L’articolo 7 disciplina in modo dettagliato le richieste che implicano l’acquisizione di dichiarazioni di persone. Le autorità devono considerare diritti fondamentali della persona, assistenza legale, natura volontaria o coercitiva della dichiarazione, possibili profili penali, modalità di verbalizzazione o registrazione, certificazione della dichiarazione e regole di trasmissione. Devono inoltre coordinarsi su aspetti pratici quali calendario, domande, viaggio e lingua.
L’articolo 8 riguarda le richieste di indagine o ispezione in loco ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014. Le autorità devono valutare se procedere congiuntamente, specialmente nei casi transfrontalieri, tenendo conto del quadro giuridico dei due ordinamenti, del principio del ne bis in idem, della ripartizione dei compiti e delle risorse e della possibilità di adottare un piano di azione congiunto. Se l’attività è svolta congiuntamente, è richiesto un coordinamento continuo, la definizione delle procedure di conduzione e conclusione, la collaborazione stretta anche nei successivi procedimenti di esecuzione e l’individuazione delle norme applicabili, dei vincoli di riservatezza e della strategia di comunicazione.
Riscossione di sanzioni pecuniarie
L’articolo 9 disciplina le richieste di assistenza per la riscossione di sanzioni pecuniarie. Le autorità devono consultarsi sul modo migliore di dare seguito alla richiesta, tenendo conto delle attività già svolte dall’autorità richiedente e della disciplina nazionale dell’autorità interpellata. Quest’ultima deve prestare assistenza o fornire le informazioni necessarie nel rispetto della propria normativa interna e, se opportuno, indicare un diverso autorità o organismo competente del proprio Stato membro per consentire un contatto diretto.
Assistenza spontanea e uso delle informazioni
L’articolo 10 consente lo scambio spontaneo di informazioni quando un’autorità ritiene che esse possano essere utili ad un’altra autorità competente. Anche in questo caso si utilizzano forma scritta e mezzo elettronico sicuro, salvo urgenza, e il formulario dell’allegato IV.
L’articolo 11 introduce un regime rigoroso di riservatezza e di uso vincolato delle informazioni. Le richieste, le risposte e le comunicazioni spontanee devono contenere un’adeguata dichiarazione di riservatezza. Se, per eseguire la richiesta, occorre rivelare l’esistenza stessa della richiesta, ciò può avvenire solo previo confronto con l’autorità richiedente e con il suo assenso; in difetto, la richiesta non deve essere eseguita. Le informazioni ricevute spontaneamente possono essere utilizzate solo per assicurare l’osservanza del regolamento (UE) n. 596/2014 e per procedimenti penali, civili, amministrativi o disciplinari connessi a una violazione di tale regolamento.
Formulari allegati e contenuto informativo
Gli allegati I-IV contengono i formulari standard per: richiesta di assistenza; avviso di ricevimento; risposta alla richiesta; assistenza spontanea. I modelli richiedono, tra l’altro, numero di riferimento, data, identificazione delle autorità e dei punti di contatto, descrizione dettagliata dell’oggetto, indicazione del tipo di assistenza richiesta, profili di riservatezza e, nei casi pertinenti, dati su strumenti finanziari, persone coinvolte, dichiarazioni da acquisire, indagini o ispezioni congiunte e modalità di uso successivo delle informazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione di mezzo elettronico sicuro
L’articolo 1 definisce il "mezzo elettronico sicuro" come attrezzature elettroniche per il trattamento, l’archiviazione e la trasmissione di dati che garantiscano completezza, integrità e riservatezza delle informazioni durante la trasmissione.
Punti di contatto tra autorità competenti ed ESMA
L’articolo 2 impone alle autorità competenti di designare punti di contatto. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, tali recapiti devono essere comunicati all’ESMA, che mantiene e aggiorna l’elenco dei punti di contatto per uso delle autorità competenti.
Presentazione della richiesta di assistenza
L’articolo 3 stabilisce che la richiesta sia presentata per iscritto tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, al punto di contatto dell’autorità interpellata, utilizzando il formulario dell’allegato I. In caso di urgenza, la richiesta può essere formulata oralmente e deve poi essere confermata per iscritto senza indebito ritardo.
Avviso di ricevimento
L’articolo 4 prevede che l’autorità interpellata invii un avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, usando il formulario dell’allegato II e, se possibile, indicando la data prevista per la risposta.
Risposta alla richiesta e rifiuto motivato
L’articolo 5 disciplina la risposta scritta all’assistenza richiesta, da inviare con il formulario dell’allegato III. L’autorità interpellata può chiedere chiarimenti, deve adottare tutte le misure ragionevoli di sua competenza e dare esecuzione senza indugio. Se rifiuta in tutto o in parte, deve informare tempestivamente l’autorità richiedente e indicare l’eccezione dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 su cui fonda il rifiuto.
Gestione del procedimento di assistenza e tempi
L’articolo 6 prevede l’uso dello strumento di comunicazione più rapido compatibile con riservatezza e volume della documentazione, l’obbligo di rispondere prontamente ai chiarimenti, di informare senza indugio su ritardi superiori a 10 giorni lavorativi rispetto alla data prevista e, se del caso, di aggiornare regolarmente sui progressi. Nei casi urgenti, le autorità si consultano sulla frequenza degli aggiornamenti.
Acquisizione di dichiarazioni di persone
L’articolo 7 disciplina la cooperazione quando la richiesta riguarda l’assunzione di dichiarazioni. Le autorità devono considerare diritti della persona, eventuale non autoincriminazione, ruolo del personale delle due autorità, assistenza legale, natura volontaria o coercitiva, status di testimone o sospettato, possibile uso penale, ammissibilità nella giurisdizione richiedente, modalità di registrazione, certificazione della dichiarazione e trasmissione. Devono inoltre coordinarsi su date, domande, viaggio e regime linguistico.
Indagini e ispezioni in loco, anche congiunte
L’articolo 8 regola le richieste di indagine o ispezione in loco ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014. Le autorità si consultano sulla migliore modalità di seguito, valutando se condurre congiuntamente l’attività, tenendo conto delle implicazioni transfrontaliere, del quadro normativo, del ne bis in idem, della direzione dell’operazione, delle risorse, del piano d’azione, della condivisione delle informazioni e delle specifiche regole applicabili. Se l’attività è congiunta, devono concordare procedure, coordinamento continuo, assistenza nei successivi procedimenti di esecuzione e, se del caso, piano di azione, vincoli giuridici, riservatezza, strategia di comunicazione e uso delle informazioni.
Assistenza nella riscossione di sanzioni pecuniarie
L’articolo 9 prevede che, nelle richieste relative alla riscossione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità si consultino sul modo migliore di procedere, tenendo conto delle azioni già intraprese e della normativa nazionale dell’autorità interpellata. Quest’ultima fornisce assistenza o informazioni nel rispetto del diritto nazionale e, se necessario, indirizza verso un’altra autorità o organismo competente dello Stato membro.
Assistenza spontanea
L’articolo 10 consente la trasmissione spontanea di informazioni, anche urgente per via orale con successiva conferma scritta, quando l’autorità ritiene che le informazioni possano essere utili ad altra autorità competente per l’esercizio delle sue funzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014. Si usa il formulario dell’allegato IV e si indicano anche eventuali profili di riservatezza.
Riservatezza e usi consentiti delle informazioni
L’articolo 11 richiede una dichiarazione adeguata sulla riservatezza nei formulari di richiesta, risposta e assistenza spontanea. Se la divulgazione della richiesta è necessaria, l’autorità interpellata deve discuterne con l’autorità richiedente e ottenere il suo assenso; in mancanza, la richiesta non è eseguita. Le informazioni ottenute tramite assistenza spontanea possono essere usate solo per assicurare l’osservanza del regolamento (UE) n. 596/2014 e per procedimenti penali, civili, amministrativi o disciplinari connessi.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 12 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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