Sentenza del 12/01/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Accertamento - Notificazione - Regolarità - Conseguimento Scopo - Piena Conoscenza - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La notificazione è stata ritenuta regolare, o comunque sanata per conseguimento dello scopo, poiché il destinatario aveva ritirato personalmente l’atto. Tale circostanza dimostra la piena conoscenza del contenuto dell’atto e consente di ritenere raggiunta la finalità propria della notificazione, anche se effettuata presso un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva l’irregolarità della notificazione dell’atto impositivo, poiché eseguita presso un indirizzo diverso da quello risultante dalla residenza anagrafica. La questione riguardava se tale difformità comportasse l’inesistenza o la nullità della notificazione, nonostante il ritiro personale dell’atto da parte del destinatario.
Norme richiamate
Principio del conseguimento dello scopo degli atti processuali
Un vizio della notificazione non comporta necessariamente l’invalidità dell’atto quando la notificazione ha comunque raggiunto la sua finalità, ossia portare l’atto a conoscenza del destinatario e consentirgli di difendersi.
Disciplina della notificazione degli atti impositivi
La notificazione deve normalmente essere eseguita secondo le regole relative all’indirizzo del destinatario; tuttavia, la consegna personale e il ritiro dell’atto da parte dell’interessato dimostrano la conoscenza effettiva e possono rendere irrilevante la diversa indicazione dell’indirizzo.
Massime di principio
- La notificazione di un atto impositivo effettuata presso un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica non è automaticamente invalida.
- Il ritiro personale dell’atto da parte del destinatario costituisce un elemento decisivo per dimostrare la piena conoscenza dell’atto.
- Quando la notificazione ha raggiunto concretamente il proprio scopo, l’eventuale irregolarità formale può essere considerata sanata o comunque priva di effetti invalidanti.
- Per contestare efficacemente una notificazione non è sufficiente indicare la difformità dell’indirizzo: occorre dimostrare che l’irregolarità abbia impedito la conoscenza dell’atto o compromesso concretamente il diritto di difesa.
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