Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1507

Regolamento delegato (UE) 2024/1507 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri e i fattori di cui l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l’Autorità bancaria europea e le autorità competenti devono tenere conto in relazione ai rispettivi poteri di intervento

Normativa europea32024R1507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il quadro MiCA stabilendo criteri armonizzati che ESMA, ABE e autorità competenti devono considerare quando valutano se adottare misure di intervento temporaneo sui prodotti. La disciplina distingue tra cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, da un lato, e token collegati ad attività o token di moneta elettronica, dall’altro, adattando i fattori di valutazione alla specifica natura del prodotto. L’obiettivo è garantire un approccio coerente e comparabile, ma lasciando alle autorità la possibilità di basarsi anche su un solo criterio qualora esso sia sufficiente a far emergere il rischio rilevante.

Regolamento delegato che specifica i criteri e i fattori da considerare per l’esercizio dei poteri temporanei di intervento dell’ESMA, dell’ABE e delle autorità competenti in materia di cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).

Ambito di applicazione

Si applica all’ESMA, all’ABE e alle autorità competenti degli Stati membri quando valutano se sussistano un timore significativo per la tutela degli investitori, una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o un rischio per la stabilità del sistema finanziario dell’Unione o di uno Stato membro. Il regolamento riguarda, in modo distinto, le cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, nonché i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, e si riferisce anche alle attività o prassi connesse alla loro emissione, offerta, commercializzazione, vendita, distribuzione e negoziazione. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Criteri per l’esercizio dei poteri di intervento nel mercato delle cripto-attività

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA), specificando i criteri e i fattori che ESMA, ABE e autorità competenti devono prendere in considerazione quando valutano l’adozione di misure di intervento temporaneo sui prodotti. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare un approccio coerente e armonizzato, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per reagire a eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti.

Logica generale della disciplina

Il testo organizza i fattori in modo funzionale alla verifica di tre presupposti: un timore significativo per la tutela degli investitori, una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività, oppure un rischio per la stabilità dell’intero sistema finanziario dell’Unione o di una parte di esso, ovvero di almeno uno Stato membro. Le autorità non sono tenute a considerare tutti i criteri in modo cumulativo: devono individuare quelli pertinenti al caso concreto e valorizzare quelli più rilevanti, potendo anche intervenire se un solo fattore è sufficiente a evidenziare il rischio.

Criteri relativi all’ESMA

Per le cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, l’articolo 1 elenca una serie ampia di indicatori. Tra questi vi sono:

  • complessità del prodotto o della prassi rispetto alla clientela di riferimento;
  • trasparenza dei costi, degli oneri e dei rischi;
  • eventuale abbinamento ad altri prodotti o servizi;
  • ampiezza dei potenziali effetti negativi, misurata anche in termini di numero di clienti coinvolti, volume di emissione, crescita del mercato e perdita potenziale;
  • tipologia dei clienti, con particolare attenzione a detentori al dettaglio, conoscenze, situazione economica e obiettivi finanziari;
  • squilibrio tra rendimento atteso e rischio di perdita;
  • facilità e costo di disinvestimento o di cambio della cripto-attività, inclusi bid-ask spread, liquidità e presenza di market maker;
  • determinazione di prezzi e costi, incluse spese nascoste o non coerenti con il servizio;
  • prassi di vendita e materiali commerciali utilizzati;
  • situazione finanziaria e imprenditoriale dell’emittente o del fornitore di servizi;
  • qualità e attendibilità delle informazioni fornite al mercato.

L’articolo considera inoltre i rischi per l’esecuzione delle operazioni, per l’integrità del price formation process, per la criminalità finanziaria, per la resilienza dei mercati e delle infrastrutture, per enti finanziari sistemicamente rilevanti, per le reti DLT usate per emissione, custodia e trasferimento e per la fiducia complessiva degli investitori.

Criteri relativi all’ABE

Per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’articolo 2 ripropone la medesima struttura di valutazione, ma con alcuni adattamenti coerenti con la natura di tali strumenti. In particolare, nella valutazione della complessità assumono rilievo anche la dimensione e la composizione della riserva di attività di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114. Nella valutazione degli effetti negativi l’ABE considera anche il valore di riferimento del token, oltre al numero di clienti, alla quota nei portafogli, al volume di emissione, alla crescita del mercato e all’investimento medio per cliente.

Rilevano inoltre la liquidità del mercato, la frequenza di negoziazione, la presenza di fornitori di liquidità o market maker, la struttura dei sistemi di negoziazione e i costi di uscita. Il regolamento valorizza anche i rischi per il sistema di pagamento e per le infrastrutture di mercato, nonché il rischio che il token o la prassi connessa renda l’economia dell’Unione vulnerabile a determinati rischi.

Criteri per le autorità competenti nazionali

L’articolo 3 disciplina i criteri per l’intervento delle autorità competenti in relazione alle cripto-attività in generale, con formulazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle previste per ESMA e ABE. La principale differenza è il riferimento alla tutela della stabilità e dell’ordinato funzionamento dei mercati di almeno uno Stato membro e alla vulnerabilità dell’economia nazionale.

Tra i fattori più rilevanti figurano:

  • complessità e trasparenza del prodotto;
  • dimensione della riserva di attività, come ulteriormente specificata dalle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114;
  • valore nozionale della cripto-attività;
  • numero e tipologia dei clienti coinvolti;
  • rischi per la liquidità e la negoziazione;
  • impatti sui prezzi di mercato e sulla loro formazione;
  • suscettibilità a frodi, abuso di informazioni privilegiate, ricettazione, finanziamento del terrorismo e riciclaggio;
  • rischi per la resilienza dei mercati, per i sistemi di pagamento e per le infrastrutture di negoziazione, compensazione e regolamento;
  • rischi per enti finanziari rilevanti nel singolo Stato membro;
  • possibilità che la distribuzione della cripto-attività costituisca una fonte importante di finanziamento per l’emittente;
  • possibile erosione della fiducia degli investitori nel sistema finanziario.

Ambito soggettivo e coordinamento con MiCA

Il regolamento non introduce nuovi divieti o obblighi sostanziali per gli operatori del mercato, ma definisce il quadro di valutazione che consente alle autorità europee e nazionali di esercitare i poteri di intervento previsti dal regolamento MiCA. Il rinvio al regolamento (UE) 2023/1114 è centrale, soprattutto per quanto riguarda i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica e la disciplina della riserva di attività.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento delegato, completa il quadro attuativo del MiCA mediante criteri uniformi di valutazione del rischio e di proporzionalità dell’intervento di vigilanza.

Disposizioni principali

Criteri per i poteri temporanei di intervento dell’ESMA

L’articolo 1 elenca i fattori che l’ESMA deve considerare per valutare un timore significativo per la tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità del mercato delle cripto-attività o alla stabilità finanziaria dell’Unione. I criteri riguardano, tra l’altro, complessità del prodotto o della prassi, ampiezza dei potenziali effetti negativi, tipologia della clientela, trasparenza, caratteristiche del prodotto, squilibrio rischio/rendimento, liquidità e facilità di uscita, determinazione di prezzi e costi, prassi di vendita, situazione finanziaria e imprenditoriale dell’emittente o del prestatore di servizi, qualità delle informazioni fornite, rischi per l’esecuzione delle operazioni, integrità della price formation, suscettibilità a frodi e riciclaggio, resilienza del mercato e delle infrastrutture, rischio per enti finanziari rilevanti, rilevanza della distribuzione come fonte di finanziamento, rischi per reti DLT e fiducia degli investitori.

Criteri per i poteri temporanei di intervento dell’ABE

L’articolo 2 riproduce un set analogo di fattori per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica. Tra gli elementi specifici figura, per il grado di complessità, anche la dimensione e la composizione della riserva di attività di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114. Nel valutare la portata degli effetti negativi si considera anche il valore di riferimento del token. Sono inoltre rilevanti la liquidità del mercato, i sistemi di pagamento, i rischi per l’economia dell’Unione, la resilienza dei mercati e delle infrastrutture, la vulnerabilità a criminalità finanziaria e il possibile impatto su enti finanziari sistemicamente importanti.

Criteri per l’intervento delle autorità competenti

L’articolo 3 definisce i criteri che le autorità competenti devono usare per le misure di intervento a livello nazionale in relazione alle cripto-attività in generale. I fattori sono sostanzialmente allineati a quelli previsti per ESMA e ABE, ma riferiti ai mercati di almeno uno Stato membro. Tra gli elementi specifici rientrano il valore nozionale della cripto-attività, la solidità della riserva di attività come specificata dalle norme tecniche di regolamentazione dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, i rischi per l’economia nazionale, per i sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento, e per enti finanziari rilevanti nel singolo Stato membro.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàtutela degli investitoristabilità finanziariavigilanza prudenzialeintervento delle autorità di vigilanza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.