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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37472/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di secondo grado sostenendo, in via principale, l'errata qualificazione delle condotte: sarebbe stata invece configurabile la fattispecie più lieve del concorso di persone nei singoli reati di cessione o, alternativamente, l'ipotesi di associazione di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. 309/1990 (associazione per delitti di lieve entità). Altri motivi includevano vizio di motivazione sulle intercettazioni e sulla disponibilità della droga, mancata riqualificazione di capi, contestazioni sulla prescrizione e richieste di maggiori attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli manifestamente infondati o aspecifici. Ha confermato la correttezza della lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado, l'esistenza del vincolo associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (con ripartizione di ruoli, ripetitivita' degli approvvigionamenti, struttura anche rudimentale ma stabile, uso di protocolli comunicativi e meccanismi di rendicontazione) e l'adeguata esclusione dell'ipotesi attenuata del comma 6 ove risultavano quantitativi, continuità e organizzazione non compatibili con "lieve entità". Sono stati altresì ritenuti insufficienti i profili critici riguardanti valutazione delle intercettazioni, riqualificazione dei capi e mancato riconoscimento delle attenuanti in termini tali da determinare l'annullamento delle sentenze di merito. In conclusione, le condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e le ricadute sanzionatorie decise in appello sono state sostanzialmente confermate, mentre le declaratorie di prescrizione operate in secondo grado restano operative.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    commi 1 e 6 (in particolare il comma 6 relativo all'ipotesi di "associazione per delitti di lieve entità")

    La Corte ha confermato che l'art. 74 punisce l'accordo stabile volto a un programma criminoso indeterminato; l'ipotesi autonoma del comma 6 richiede che la "lieve entità" caratterizzi la struttura sin dalla sua costituzione e l'attività concreta, quindi va esclusa se emergono continuità, quantitativi e capacità di approvvigionamento significativi.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    L'art. 73 disciplina i reati di detenzione e cessione di stupefacenti; il comma 5 è utilizzato per la riqualificazione dei reati fine (quantitativi e gravità) e come parametro per valutare se l'associazione sia di lieve entità (comma 6 art. 74).

  • Codice Penale - art. 110

    Richiamato per la responsabilità per concorso di persone nei reati di stupefacenti; la Corte distingue tra concorso occasionale e associazione stabile applicando i principi di giurisprudenza.

  • Codice Penale - art. 81

    Richiamato in relazione alla continuazione e al concorso di reati, utile a determinare le modalità di cumulo sanzionatorio tra reati-fine e struttura associativa.

  • Codice Penale - art. 56

    Richiamato in riferimento alla distinzione tra tentativo e reato consumato; la Corte ha confermato che l'accordo su prezzo e sostanza e l'offerta in vendita integra il reato previsto dall'art. 73 anche se la consegna non è avvenuta.

  • Codice di Procedura Penale - art. 192

    Richiamato per il principio di valutazione della prova: la Corte di merito ha adeguatamente motivato la valutazione delle intercettazioni e delle fonti, sicché non ricorre vizio ex art. 192.

  • Codice di Procedura Penale - art. 129

    Citato in un motivo relativo all'obbligo di motivazione sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto che non sussiste obbligo di motivare rispetto ai reati per i quali non è decorso il termine di prescrizione.

  • Codice Penale - art. 133

    Riferito al corretto esercizio del potere di concessione delle circostanze attenuanti e al fatto che il giudice del merito valuta elementi discrezionali (motivazione insindacabile in Cassazione se non contraddittoria).

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 74 d.P.R. 309/1990 non è necessaria una struttura complessa: anche organizzazioni rudimentali con ripartizione di ruoli, continuità negli approvvigionamenti, protocolli comunicativi e rendicontazione possono costituire "associazione".
  • La distinzione tra associazione e concorso di persone dipende dalla natura durevole e programmatica dell'accordo (affectio societatis) e non dalla mera differenza di funzioni (ingrosso vs dettaglio).
  • L'ipotesi attenuata dell'art. 74 comma 6 è applicabile solo se la lieve entità caratterizza la struttura sin dalla sua costituzione e l'attività complessiva risulta effettivamente limitata (quantitativi, territorialità, assenza di organizzazione continuativa).
  • Le intercettazioni e le confessioni, se adeguatamente contestualizzate e corroborate da osservazioni, pedinamenti o riscontri documentali, possono costituire prova idonea a fondare l'accertamento dell'associazione.
  • La mancata consumazione materiale della consegna non esclude, in alcuni casi, la configurazione dell'offerta in vendita (art. 73) se vi è accordo su prezzo e sostanza e operatività concreta della trattativa.
  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione di merito è limitato: vanno prospettate criticità specifiche e non generiche per ottenere annullamento; le valutazioni di fatto (es. esclusione delle attenuanti) sono insindacabili salvo evidenti vizi logici o contraddittori.
  • La prescrizione estingue i reati ma non legittima automaticamente una diversa qualificazione penale: la Corte valuta separatamente prescrizione, qualificazione e struttura associativa.

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