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Ordinanza

Ordinanza n. 95/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'accertamento del diritto a ricevere la ripetizione delle maggiori somme pari ad € 3.583,68, oltre gli interessi dai singoli pagamenti al soddisfo, versate in favore del Comune di Mugnano di Napoli, per l'ottenimento del permesso a costruire in sanatoria derivante dal condono n.192 prot. 2828 del 22/02/1995.

Giustizia amministrativa202301344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: richiesta di pagamento di somme ulteriori per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo a opere edilizie oggetto di condono

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla ripetizione di € 3.583,68, oltre interessi, ritenendo indebite le somme richieste e riscosse dal Comune per la definizione del condono edilizio relativo a un ampliamento di 197,38 mq di un locale artigianale. Secondo la ricorrente, il precedente proprietario aveva già versato Lire 11.978.000 a titolo di oblazione, mentre il Comune aveva considerato dovuta la complessiva somma di Lire 14.842.800. La ricorrente ha quindi versato l’ulteriore importo richiesto di € 2.241,65, comprensivo degli interessi, per ottenere il titolo in sanatoria. La pretesa restitutoria si fonda sull’applicazione dell’art. 39, comma 16, della l. 724/1994: trattandosi di opere non residenziali, l’oblazione avrebbe dovuto essere calcolata applicando l’importo di Lire 72.000 per metro quadro e il coefficiente riduttivo 0,66, con un dovuto complessivo indicato in Lire 9.379.468, pari a € 4.844,09. La ricorrente sostiene pertanto che, a fronte di un importo richiesto di € 7.675,66, sarebbe stata pagata complessivamente la somma di € 8.427,77, con un’eccedenza di € 752,11, oltre alla ripetizione richiesta in giudizio come quantificata nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda. Ha ritenuto che la verifica della correttezza dei conteggi relativi all’oblazione e agli oneri dovuti richieda competenze tecniche e ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione da svolgersi nel contraddittorio tra le parti. L’incarico è stato affidato al dirigente dell’ufficio urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato delle competenze necessarie. Il verificatore dovrà determinare, sulla base della normativa applicabile, le somme effettivamente spettanti al Comune o, eventualmente, alla ricorrente. La relazione dovrà essere trasmessa alle parti per le osservazioni e poi depositata in forma finale presso il TAR. Il termine per l’espletamento dell’incarico è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ogni decisione sul merito, sul compenso del verificatore e sulle spese è stata riservata; la causa è stata rinviata all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 16, l. 724/1994

    Nei seguenti casi, gli importi di cui alla Tab. A) sono ridotti del 50% e l’oblazione è determinata come segue (art. 39, c. 16 - L. 724/94) ... Moltiplicare l’importo per 0,66 se superficie inferiore a 3.000 mq.

    La norma è richiamata quale base del calcolo dell’oblazione per opere non residenziali di superficie inferiore a 3.000 mq; la correttezza dell’applicazione del coefficiente riduttivo e dell’importo unitario deve essere verificata tecnicamente.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando, ai fini della decisione, occorre acquisire valutazioni tecniche; nel caso concreto la verificazione è stata disposta per ricostruire le somme effettivamente dovute per la sanatoria.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda di ripetizione di somme versate alla pubblica amministrazione dipende dalla correttezza di complessi conteggi tecnico-amministrativi fondati sulla normativa edilizia applicabile, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di definire il merito.
  • La verificazione deve essere svolta nel contraddittorio tra le parti e il verificatore deve consentire loro di formulare osservazioni sulla relazione, dando conto nella relazione finale delle osservazioni ricevute e delle relative valutazioni.
  • L’accertamento tecnico sulla debenza delle somme non anticipa la decisione sulla domanda restitutoria: fino al deposito e alla valutazione della verificazione restano riservate le pronunce sul merito, sulle questioni di rito e sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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