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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12458/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con memoria difensiva, contro la sentenza del 14 ottobre 2025 del Tribunale di Cosenza che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.667 di multa per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e aveva disposto la confisca della somma di euro 73.270 sequestrata. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente la confisca: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 85-bis d.P.R. 309/1990. La difesa contestava la ricostruzione dei fatti posta a base della confisca, sostenendo che la somma di denaro avrebbe avuto giustificazione lecita; in particolare richiamava la dedotta provvista mensile di euro 500 asseritamente versata dal padre per un risparmio futuro e la documentazione relativa ad acquisto e vendita di criptovaluta. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a una rivalutazione in fatto delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione sulla confisca fosse immune da vizi rilevabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla confisca, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, tendeva a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua: la somma sequestrata, rinvenuta all'atto dell'arresto insieme allo stupefacente e al materiale per il confezionamento delle dosi, era di ingente importo, non compatibile con la condizione di disoccupazione dell'imputato, e risultava verosimilmente provento di attività illecita anche in considerazione del diverso taglio delle banconote e dell'assenza di prova documentale adeguata sulla giustificazione lecita del denaro. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento e dell'applicazione della pena concordata

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice per la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità o comunque nella forma contestata in sentenza

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    norma posta a fondamento della confisca della somma sequestrata

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato in combinato disposto con l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 per la confisca della somma di denaro

  • art. 616 c.p.p.

    implicito riferimento alle conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • La confisca del denaro può essere sorretta da una motivazione logica quando la somma, di importo ingente, sia rinvenuta insieme a sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento, e risulti priva di adeguata giustificazione lecita.
  • La mancata dimostrazione documentale di una fonte lecita del denaro, unitamente a elementi fattuali convergenti verso l'origine illecita, consente di ritenere legittima la confisca.
  • La ricostruzione difensiva basata su asseriti risparmi, elargizioni familiari o operazioni finanziarie deve essere supportata da riscontri concreti; in difetto, non è idonea a scardinare la valutazione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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