Sentenza del 20/04/2016 n. 7918 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto alla cooperativa il diritto al rimborso dell'ICI versata per gli anni 2002-2005 su un fabbricato catastalmente classificato D/1, ritenuto rurale perché utilizzato per la lavorazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Il Comune ha sostenuto, tra l'altro, che la ruralità rilevante ai fini dell'esenzione ICI dovesse risultare dalla classificazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 e che non fosse sufficiente la concreta destinazione agricola del fabbricato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso della cooperativa contro il diniego di rimborso. Poiché il fabbricato era classificato D/1 e non risultava una successiva variazione catastale o annotazione del requisito di ruralità, esso restava soggetto a ICI. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la delicatezza della questione e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti.
Norme richiamate
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., incluse quelle destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.
La norma individua i requisiti sostanziali della ruralità, ma, secondo la Corte, ai fini dell'esenzione ICI tali requisiti devono riflettersi nella classificazione catastale o nell'annotazione catastale del carattere rurale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, comma 1, lett. a), e 5, comma 2
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità previsti dalla normativa speciale.
L'esclusione dall'ICI opera per gli immobili catastalmente riconosciuti come rurali; la mera ruralità concreta, non accompagnata dal corretto classamento o dalla relativa annotazione, non è sufficiente.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9.
La disposizione, interpretata come norma di natura interpretativa, conferma che il riconoscimento fiscale della ruralità deve risultare attraverso la classificazione catastale pertinente, non mediante un accertamento incidentale del giudice tributario.
D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1, comma 2
La qualifica della cooperativa come soggetto operante nel settore agricolo può concorrere alla verifica dei requisiti sostanziali di ruralità, ma non supera l'assenza di una classificazione catastale rurale.
Codice civile, art. 2135
La destinazione del fabbricato alla trasformazione o lavorazione di prodotti agricoli rientra astrattamente nell'attività agricola strumentale, ma tale circostanza non determina automaticamente l'esenzione ICI in assenza del riconoscimento catastale della ruralità.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, rigettando la domanda della cooperativa.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106 del 2011
La norma ha previsto una procedura per chiedere la variazione catastale alle categorie A/6 o D/10 sulla base dell'autocertificazione dei requisiti di ruralità, con effetti retroattivi limitati.
D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214 del 2011
Ha disciplinato gli effetti delle domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità, senza eliminare la necessità del relativo adempimento catastale.
D.M. 26 luglio 2012
Ai fabbricati rurali è attribuito il classamento secondo le regole ordinarie; per il riconoscimento della ruralità è apposta una specifica annotazione, salvo i fabbricati censibili in categoria D/10.
La ruralità fiscale può risultare dal classamento D/10 oppure da una specifica annotazione catastale, secondo la disciplina applicabile.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013
Ha confermato gli effetti retroattivi delle domande di variazione catastale e dell'annotazione del requisito di ruralità, entro il limite temporale previsto dalla legge.
Cass., Sezioni Unite, n. 18565 del 2009
L'immobile iscritto in catasto come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI; se l'immobile è iscritto in una diversa categoria, il contribuente deve impugnare il classamento per far valere la ruralità.
La classificazione catastale è l'elemento decisivo per stabilire l'assoggettamento o meno all'ICI dei fabbricati rurali.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI di un fabbricato rurale non basta dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per attività agricola: occorre che la ruralità risulti dal classamento catastale pertinente, normalmente D/10 per i fabbricati strumentali, oppure da una valida annotazione catastale secondo la disciplina applicabile.
- Se l'immobile è accatastato in una categoria non rurale, come D/1, il contribuente che pretende l'esenzione deve contestare il classamento o utilizzare le procedure catastali previste dalla legge; il giudice tributario non può normalmente riconoscere incidentalmente la ruralità senza tale passaggio.
- La natura agricola del proprietario, la qualifica di cooperativa e la destinazione alla trasformazione dei prodotti dei soci sono elementi utili per verificare i requisiti sostanziali, ma non sostituiscono il riconoscimento catastale necessario per l'esenzione.
- Le procedure di variazione o annotazione catastale possono produrre effetti retroattivi solo nei limiti temporali e alle condizioni espressamente previste dalla normativa vigente; non è possibile estenderne automaticamente gli effetti a periodi anteriori.
- In caso di richiesta di rimborso ICI, la posizione catastale dell'immobile costituisce il primo elemento da verificare: se la categoria è non rurale e non è stata validamente modificata, il tributo resta normalmente dovuto.
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