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Sentenza

Sentenza n. 9024/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 ad oggetto “la individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015 2016, 2017 e 2018e ai sensi del comma 9 – bis dell''art. 9 – ter del decreto legge 19 Giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125” e relativi allegati; - della comunicazione prot. n. 13/12/2022 1226260 U, con la quale si comunicava all''odierno ricorrente l''avvenuta adozione della Determinazione Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, se ed in quanto lesivoo, ivi inclusi: ▪ le determinazioni degli Enti del SSR certificanti l’elenco dei fornitori riconciliato con i valori di CE seppure dagli estremi non indicati nella Determinazione impugnata; ▪ il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216; ▪ l''“accordo, ai sensi dell''art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; ▪ la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78 come modificato dall’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018 n. 145; ▪ il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; ▪ l''intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022; ▪ l''intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022.

Giustizia amministrativa202302691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di individuazione dell'impresa fornitrice e della quota di ripiano per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, con i relativi atti presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato gli atti con cui la Regione Siciliana ha ripartito tra i fornitori di dispositivi medici gli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ha dedotto, in particolare, l'erroneità dell'istruttoria, vizi procedimentali, l'assenza di modalità di calcolo predefinite e chiare, l'erronea determinazione del fatturato e la violazione della legge n. 241/1990 nonché degli artt. 41 e 97 Cost. Il TAR, rilevata la questione d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse sostanzialmente la pretesa creditoria regionale e il corretto calcolo della quota di ripiano dovuta dall'impresa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, le Regioni svolgano attività vincolata, tecnica e meramente ricognitiva: verificano la documentazione contabile, individuano le aziende fornitrici, calcolano o recepiscono il fatturato rilevante e determinano la quota di ripiano applicando percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali. Esse non determinano il tetto di spesa, non ne certificano il superamento e non quantificano autonomamente lo scostamento, trattandosi di competenze statali. L'atto regionale, pur denominato provvedimento, non costituisce espressione di potere autoritativo, ma accertamento tecnico-contabile del quantum dovuto nell'ambito di un rapporto obbligatorio paritario. La posizione dell'impresa è quindi qualificata come diritto soggettivo al corretto calcolo della somma da pagare, non intermediato dall'esercizio di potere amministrativo. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    «attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di: - verificare la documentazione contabile ...; - definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano ...; - imporre alle stesse il pagamento della quota di ripiano ...; - procedere all’iscrizione in bilancio del relativo credito»

    La disposizione assegna alle Regioni attività vincolate di verifica, individuazione e quantificazione della quota di ripiano, senza attribuire loro il potere di determinare il tetto di spesa o certificarne il superamento.

  • art. 11 c.p.a.

    Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro i termini previsti dalla norma sulla translatio iudicii.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il difetto di giurisdizione è stato rilevato d'ufficio dal Collegio, previa segnalazione alle parti.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2024

    «attività meramente tecnica di quantificazione dell’importo di ripianamento»

    La quantificazione della quota di ripiano è qualificata come attività meramente tecnica, priva di discrezionalità amministrativa o tecnica.

Massime di principio

  • Le controversie relative agli atti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, quando contestano il corretto calcolo della quota di ripiano dovuta da un fornitore di dispositivi medici, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguardano un diritto soggettivo di natura patrimoniale e non l'esercizio di un potere autoritativo.
  • Le Regioni, nell'attuazione del payback sui dispositivi medici, svolgono attività vincolata e meramente tecnico-contabile: verificano i dati contabili, individuano i fornitori e applicano criteri e percentuali già stabiliti dalla legge e dagli atti statali, senza poter determinare autonomamente il tetto di spesa o certificarne il superamento.
  • La qualificazione formale dell'atto regionale come «provvedimento» non determina la giurisdizione amministrativa quando l'atto si limita ad accertare il quantum di un'obbligazione patrimoniale secondo parametri predeterminati e non costituisce esercizio di potestà autoritativa.
  • Il criterio del petitum sostanziale attribuisce la controversia al giudice ordinario quando la domanda, pur formalmente diretta all'annullamento dell'atto amministrativo, mira in concreto a contestare l'esistenza o l'ammontare della pretesa creditoria dell'amministrazione in un rapporto paritario.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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