Sentenza del 28/07/2015 n. 4403 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Accertamento con adesione - Perfezionamento - Difetto dei requisiti - Insussistenza - Cartella - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento è stata ritenuta legittima, poiché il difetto del pagamento della prima rata e della garanzia impedisce il perfezionamento dell'accertamento con adesione. Di conseguenza, l'originaria pretesa tributaria rimane integralmente efficace e può essere riscossa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della cartella di pagamento dopo un accertamento con adesione. Il contribuente sosteneva, verosimilmente, che l'adesione avesse definito la pretesa tributaria. La sentenza chiarisce invece che l'accertamento con adesione si perfeziona soltanto con il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia, quando richiesta. In mancanza di tali adempimenti, l'accordo non si considera perfezionato e non produce l'effetto di sostituire o ridurre l'originaria pretesa fiscale.
Norme richiamate
Accertamento con adesione
Il concordato si completa soltanto con il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia.
L'accordo non è perfezionato con la sola sottoscrizione o con il raggiungimento dell'intesa: sono necessari anche gli adempimenti previsti, inclusi il pagamento della prima rata e la garanzia, ove dovuta.
Cassazione, sentenza n. 26681/2009
La mancata effettuazione degli adempimenti necessari al perfezionamento dell'adesione lascia integralmente ferma l'originaria pretesa tributaria e consente la riscossione mediante cartella.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un accordo di accertamento con adesione non è sufficiente, da sola, a definire la pretesa fiscale.
- Il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia, quando prevista, costituiscono condizioni essenziali per il perfezionamento dell'adesione.
- Se tali condizioni mancano o sono eseguite tardivamente o irregolarmente, l'accordo può considerarsi non perfezionato e l'Amministrazione può procedere sulla base dell'originario accertamento.
- In una situazione analoga, occorre verificare documenti, scadenze, ricevute di pagamento e validità della garanzia prima di contestare la cartella.
- L'eventuale mancato perfezionamento dell'adesione non comporta necessariamente una rideterminazione della pretesa: l'importo originario può rimanere integralmente dovuto.
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