Sentenza n. 5652/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il decreto ministeriale e il bando del concorso per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti concorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Gli originari ricorrenti avevano impugnato il decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e il successivo bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria, sostenendo di essere stati illegittimamente esclusi dalla fase transitoria del FIT perché avevano conseguito l'abilitazione all'insegnamento in un Paese dell'Unione europea dopo il 31 maggio 2017, termine previsto dal Ministero, benché prima dello svolgimento del concorso e della scadenza per la presentazione delle domande. Deducevano una disparità di trattamento rispetto ai docenti che stavano conseguendo il titolo in Italia, per i quali era prevista una deroga temporale. Il TAR aveva dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando la mancata impugnazione delle graduatorie finali, nelle quali i ricorrenti erano stati inseriti con riserva. Gli appellanti hanno censurato tale statuizione per violazione dell'art. 35 c.p.a., sostenendo che le graduatorie non erano lesive e che, dopo l'ammissione con riserva, avevano superato le prove, erano stati assunti a tempo indeterminato e avevano superato l'anno di prova. Hanno inoltre dedotto l'omessa valutazione del consolidamento della loro posizione e del legittimo affidamento derivante dai comportamenti dell'amministrazione, nonché l'omessa pronuncia sui motivi di merito riproposti in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto fondato il primo motivo, escludendo che la mancata impugnazione delle graduatorie determinasse l'improcedibilità: le graduatorie, nella parte in cui comprendevano i nominativi degli appellanti, non erano di per sé lesive, poiché l'iter concorsuale era stato completato e gli interessati avevano acquisito una stabile posizione lavorativa. Quanto alle ulteriori censure, il Collegio ha ribadito che, di regola, il superamento della procedura concorsuale e l'assunzione non consolidano automaticamente la posizione del concorrente, poiché il principio dell'assorbimento non deve alterare gli esiti delle procedure selettive e pregiudicare gli interessi degli altri concorrenti o degli aspiranti allo scorrimento. Tale regola incontra tuttavia limiti quando l'amministrazione abbia generato un affidamento qualificato oppure quando la situazione fattuale si sia estesa, sotto il profilo causale, ad ambiti ulteriori rispetto alla procedura originaria. Nel caso concreto, l'amministrazione non si era limitata a dare esecuzione alla misura cautelare e a sciogliere la riserva, ma aveva assunto gli interessati a tempo indeterminato, aveva consentito loro di superare l'anno di prova e aveva disposto il loro inserimento nella graduatoria di merito regionale, consolidando la loro posizione. La graduatoria risultava inoltre esaurita, senza aspiranti utilmente collocabili né residui controinteressati, sicché una pronuncia di merito non avrebbe prodotto un apprezzabile effetto ripristinatorio. In assenza di una base giuridica legittimamente attivabile per vanificare la situazione ormai consolidata e di un attuale vantaggio pubblico collegato alla demolizione degli effetti favorevoli, il giudizio di primo grado doveva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con stabilizzazione della posizione giuridica degli appellanti. Le ulteriori censure di merito sono rimaste precluse. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio
La mancata impugnazione della graduatoria determina l'improcedibilità solo quando la graduatoria sia lesiva e l'eventuale accoglimento dell'impugnazione dell'esclusione non possa più incidere utilmente sulla posizione dell'interessato. Se la graduatoria, nella parte relativa al ricorrente, non è lesiva e la posizione lavorativa si è successivamente consolidata, non sussiste un interesse concreto alla sua impugnazione.
art. 97 Cost.
principio costituzionale di imparzialità e buon andamento
La stabilizzazione di una posizione concorsuale ormai consolidata deve essere valutata anche alla luce delle finalità dell'azione amministrativa di reclutamento dei migliori candidati e dei principi di imparzialità e buon andamento.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della graduatoria finale non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso contro l'esclusione da una procedura concorsuale: occorre verificare se la graduatoria sia concretamente lesiva e se l'eventuale accoglimento possa ancora produrre un'utilità effettiva per il ricorrente.
- Il superamento delle prove e la successiva assunzione non comportano, di regola, l'automatica stabilizzazione della posizione del concorrente quando ciò possa alterare gli esiti della selezione o pregiudicare altri concorrenti qualificati; tale regola può essere derogata quando ulteriori comportamenti autonomi dell'amministrazione abbiano esteso la situazione fattuale oltre l'originaria procedura e consolidato la posizione lavorativa.
- La stabilizzazione della posizione di un concorrente può essere riconosciuta quando l'amministrazione, oltre a dare esecuzione a una misura cautelare, lo abbia assunto a tempo indeterminato, ne abbia consentito il superamento del periodo di prova e abbia definitivamente sciolto la riserva, soprattutto in presenza di una graduatoria esaurita e dell'assenza di controinteressati.
- Quando la demolizione degli effetti favorevoli ormai prodotti non determina alcun concreto effetto ripristinatorio sulla procedura e manca la dimostrazione di un attuale vantaggio pubblico, l'interesse alla definizione nel merito dell'impugnazione può venir meno, con dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse e stabilizzazione della posizione giuridica consolidata.
- Il giudice deve considerare, ai fini dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, non solo l'atto originariamente impugnato, ma anche le successive vicende amministrative che abbiano modificato in modo autonomo e sostanziale la posizione del ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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