Ordinanza n. 962/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio di reiezione del ricorso di primo grado, avente ad oggetto il silenzio dell'amministrazione sulla procedura di transito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha appellato la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. Nella fase cautelare il Consiglio di Stato ha rilevato che non risultavano impugnati né il provvedimento del 12 giugno 2025, con cui era stata dichiarata conclusa la procedura di transito per decadenza della facoltà di stipulare il contratto di lavoro, né la decisione sul ricorso in opposizione dell'8 settembre 2025. Tali atti erano stati adottati quando era già pendente il ricorso contro il silenzio, depositato l'8 marzo 2025. La mancata impugnazione degli atti sopravvenuti incideva sull'interesse alla prosecuzione del ricorso originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l'appello cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la mancata impugnazione dei provvedimenti sopravvenuti, adottati durante la pendenza del giudizio avverso il silenzio, determinasse l'improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse. Non è stata quindi concessa la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
"Visto l’art. 98 cod. proc. amm."
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l'ordinanza respinge la richiesta per carenza di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
"Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2"
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
"all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679"
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
"all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101"
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso non esaurisce necessariamente la controversia in senso favorevole al ricorrente: se il provvedimento non viene impugnato, il ricorso originario può divenire improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando, durante la pendenza del giudizio contro il silenzio, l'amministrazione adotta atti espressi che definiscono la vicenda sostanziale, la tutela dell'interessato richiede l'impugnazione di tali atti; la loro mancata impugnazione può escludere il fumus boni iuris dell'appello cautelare contro la sentenza di primo grado.
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; tale presupposto manca quando la decisione appellata risulta coerente con la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per difetto di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 769/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 770/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 771/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 1670/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 4918/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 4919/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →