Cassazione Penale, Sentenza n. 15261/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di proscioglimento (per tenuità del fatto) sollevando tre censure: 1) mancanza della condizione di procedibilità per inesistente legittimazione alla querela del soggetto che l'ha proposta (si sostiene che il terreno era di proprietà di altro soggetto, Costantino Lorenzo, che ne manteneva il possesso 'animo domini'); 2) insufficienza della prova e insussistenza dei fatti, con la critica che il Tribunale avrebbe trascurato ampi elementi istruttori; 3) insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato (art. 392 c.p.), con contestazione della motivazione del Tribunale che avrebbe comunque ritenuto integrati gli estremi del reato nonostante l'assenza di dolo o arbitrarietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (conversione dell'appello) ritenendo che l'impugnazione fosse proposta in violazione del principio per cui la sentenza di cui si tratta è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., essendo riferita a reato punito con la sola pena della multa. Di conseguenza i motivi erano essenzialmente di merito e di fatto, questioni precluse al giudice di legittimità. A seguito della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la pronuncia impugnata riguardasse un reato punito con la sola multa e pertanto risultasse inappellabile; da ciò deriva l'inammissibilità dell'appello/ricorso che solleva questioni di merito.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente relativa all'ipotesi di proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità (querela), la quale è stata però valutata come questione di merito/di fatto non sindacabile in cassazione nel caso concreto.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere l'assoluzione per insussistenza dei fatti o insufficienza della prova; la Corte ha ritenuto che la contestazione attenga alla valutazione probatoria, materia non sindacabile in cassazione quando l'impugnazione è improponibile.
art. 392 cod. pen.
Norma penale richiamata come contestazione del tipo di reato; la Corte ha ritenuto che la verifica degli elementi oggettivi e soggettivi del reato costituisca accertamento di fatto non idoneo a superare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Verificare sempre preventivamente l'appellabilità della sentenza: se la pronuncia riguarda un reato punito con la sola multa (art. 593, comma 3, c.p.p.), l'appello può essere inammissibile e le questioni di merito non potranno essere esaminate in sede di cassazione.
- La Corte di cassazione è limitata al sindacato di legittimità; non è lo strumento appropriato per rivedere valutazioni probatorie o accertamenti di fatto: tali censure, quando l'impugnazione è improponibile, portano all'inammissibilità.
- Le questioni relative alla condizione di procedibilità (es. legittimazione della querela) vanno tempestivamente e dettagliatamente dedotte e documentate nel processo di merito, perché rappresentano spesso accertamenti di fatto e la loro mancata trattazione può precludere il sindacato in sede di legittimità.
- Prima di proporre impugnazioni in Cassazione, il difensore deve distinguere chiaramente censure di diritto (sindacabili) da censure di fatto o di merito (non sindacabili se la sentenza è inappellabile): proporre motivi di fatto in tali casi espone al rischio di dichiarazione di inammissibilità e a condanne alle spese.
- In caso di rischio di inammissibilità per carenza di impugnabilità, valutare alternative procedurali (es. istanze o rimedi straordinari nei casi consentiti) o concentrare le contestazioni su profili di diritto suscettibili di controllo di legittimità.
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