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Legge

L.R. Basilicata 17/2001

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA L.R. 3 NOVEMBRE 1998, N. 40 - NORME PER LA PROMOZIONE E TUTELA DELLE COMUNITÀ ARBERESHE IN BASILICATA - ABROGAZIONE L.R. 28 MARZO 1996, N. 16

Normativa regionaleL.R. Basilicata 17/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica l’art. 7 della L.R. Basilicata n. 40/1998 sui contributi per la promozione e tutela delle comunità arbereshe: 75% entro 30 giorni dal riparto, saldo del 25% dopo rendicontazione e relazione finale, da presentare entro il 30 aprile dell’anno successivo. Per le richieste 1999, la revoca non opera per i comuni che hanno rendicontato entro il 30 aprile 2000.

Modifica dei criteri di liquidazione dei contributi per le comunità arbereshe in Basilicata

Modifica della disciplina dei contributi per le comunità arbereshe

La legge regionale Basilicata 21 marzo 2001, n. 17 interviene sulla disciplina già contenuta nella L.R. 3 novembre 1998, n. 40, relativa alla promozione e tutela delle comunità arbereshe. Il provvedimento riguarda in particolare le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi assegnati ai comuni nell’ambito dei piani comunali.

Liquidazione dei contributi

La disciplina risultante stabilisce che i contributi vengano corrisposti in due momenti:

  • il 75% del contributo assegnato è erogato entro 30 giorni dal riparto del fondo;
  • il restante 25% è liquidato solo dopo la presentazione della rendicontazione e della relazione finale sulle attività previste dal Piano Comunale.

Obblighi di rendicontazione e conseguenze dell’inadempimento

La rendicontazione e la relazione finale devono essere presentate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il termine è perentorio: la sua inosservanza comporta la revoca dell’intero contributo e il recupero delle somme già erogate.

Regime transitorio per le richieste del 1999

Per le richieste di contributo presentate nell’anno 1999, la revoca prevista dall’art. 7 della L.R. n. 40/1998 non si applica ai comuni che abbiano trasmesso il rendiconto entro il 30 aprile 2000. Si tratta di una disciplina transitoria riferita a un’esercitazione già conclusa.

Ambito applicativo

La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Basilicata e riguarda i contributi connessi alle attività comunali di promozione e tutela delle comunità arbereshe previste dalla normativa regionale richiamata.

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