Sentenza del 23/04/2020 n. 8083 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo per IRPEF anno 2000 per carenza di titolo esecutivo: una cartella era stata annullata dalla CTP (sent. n. 491/62/10) e l'altra mai notificata. In appello la concessionaria deduceva legittimità del fermo e carenza di legittimazione passiva della stessa, mentre il contribuente impugnava anche l'entità delle spese di primo grado e chiedeva la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e l'ultimo motivo di ricorso del contribuente, ritenendo illegittima la pronuncia della CTR che aveva riformato le spese del primo grado e compensato le spese dei due gradi senza adeguata e logica motivazione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR nella parte relativa alla compensazione delle spese (primo e secondo grado) e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per riesame (anche in ordine alla congruità delle spese liquidate e alla nota spese). Gli altri motivi sono stati respinti o assorbiti. Condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente come disposto dalla Corte.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La Cassazione richiama che l'art. 91 c.p.c. disciplina la regola generale della condanna alle spese a carico del soccombente; il principio non richiede che la motivazione indichi "gravi ed eccezionali ragioni" (tale onere riguarda l'art. 92 c.p.c. quando si compensa).
art. 92 c.p.c.
"se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"
La compensazione è ammessa solo se il giudice indica esplicitamente gravi ed eccezionali ragioni e fornisce motivazione specifica e logicamente coerente; motivazioni generiche o illogiche sono vietate e censurabili in sede di legittimità.
art. 96 c.p.c.
Norma sulla responsabilità aggravata e sulla condanna per lite temeraria o di mala fede; la Corte osserva che la relativa domanda deve essere specificamente dedotta e motivata, e la CTR ha correttamente valutato l'insussistenza dei presupposti nel merito.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 15
Nel contenzioso tributario la Commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; la Corte richiama l'applicabilità della disposizione e l'onere motivazionale per la compensazione.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 57
Norma processuale tributaria richiamata in relazione a regole del giudizio; la censura riguardava la decisione su questioni nuove svolte in appello, che la Corte ha valutato nel quadro della correttezza motivazionale e del contraddittorio.
D.Lgs. n. 112/1999 art. 39
Prevede che l'agente della riscossione possa essere convenuto dal contribuente anche quando è dedotta la mancata notifica dell'atto impositivo: la Corte conferma che non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore e che l'agente può chiamare l'ente in causa se lo ritiene.
art. 336 c.p.c.
Principio secondo cui la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi dipendenti dalla parte riformata; la Corte lo applica per valutare gli effetti della riforma sui capi non autonomamente impugnati.
art. 24 Cost.
Diritto di difesa e accesso alla giustizia: la Cassazione rileva che la compensazione motivata in modo incoerente può costituire limitazione illegittima del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio.
art. 11 Cost.
Richiamato in relazione ai principi generali; la Corte lo menziona fra le norme costituzionali fatte valere dal ricorrente nelle censure.
art. 15 Cost.
Richiamato a supporto delle ragioni del ricorrente in ordine a garanzie costituzionali; la Corte ne tiene conto nel complesso delle censure sulla legittimità della decisione.
Massime di principio
- Se il contribuente impugna una cartella esattoriale per mancata notifica dell'atto presupposto, può agire indifferentemente contro l'agente della riscossione o l'ente impositore: non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore (D.Lgs. 112/1999, art. 39).
- Il giudice d'appello, quando respinge il gravame principale senza che vi sia un motivo di impugnazione specifico relativo alle spese, non può modificare la statuizione sulle spese di primo grado; la modifica è consentita solo se la parte ha specificamente impugnato quel capo.
- La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è ammessa solo se la decisione contiene una motivazione specifica e logicamente coerente che indichi le "gravi ed eccezionali ragioni"; motivazioni generiche o meramente descrittive non reggono il controllo di legittimità.
- La riforma parziale di una sentenza può estendersi automaticamente ai capi dipendenti ai sensi dell'art. 336 c.p.c., ma ciò presuppone un nesso necessario tra i capi e una corretta impugnazione; questioni non dedotte in gravame non possono essere decise d'ufficio in modo da ledere le garanzie del contraddittorio.
- Una pronuncia che giustifica la compensazione delle spese con motivazioni vaghe (es. "controversia farraginosa") è suscettibile di cassazione: il giudice deve indicare fatti e ragioni specifiche che giustificano la straordinarietà della compensazione.
- Le domande accessorie (es. condanna ex art. 96 c.p.c.) richiedono specifica deduzione e dimostrazione; il loro rigetto o accoglimento deve risultare da motivazione dedicata e non sostituibile da valutazioni generiche.
- Quando il giudice d'appello accoglie una censura che incide sul titolo esecutivo (es. annullamento o mancata notifica), la decisione sulle spese deve essere coerente con il riconoscimento della carenza del titolo: non è logico compensare le spese se la soccombenza è dovuta a carenza del titolo esecutivo riconosciuta.
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