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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 1232 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IMPOSTE SUI REDDITI - Società - Accertamento - Reato tributario - Raddoppio dei termini anche per il socio - Illegittimità - Contraria interpretazione contenuta in una Circolare Ministeriale - Vincolatività - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’applicazione nei propri confronti del raddoppio dei termini ordinari per l’accertamento, previsto dall’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 in presenza di fatti integranti reati tributari per i quali sussiste l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. Secondo la censura, l’eventuale reato commesso nell’ambito della società è imputabile al legale rappresentante e non automaticamente ai soci; pertanto, il raddoppio dei termini non può estendersi al socio in assenza di una sua personale responsabilità penale. È stata inoltre contestata la rilevanza della diversa interpretazione contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 54/E del 23 dicembre 2009.

La decisione

La pretesa applicazione del raddoppio dei termini nei confronti del socio è stata ritenuta illegittima. Il raddoppio opera in relazione al soggetto cui è riferibile il reato tributario e non può essere esteso automaticamente ai soci per il solo fatto che la società abbia commesso, tramite il proprio legale rappresentante, un reato previsto dal D.Lgs. n. 74/2000. La circolare ministeriale richiamata dall’amministrazione non è stata considerata vincolante, poiché le circolari e le risoluzioni sono atti interni privi di valore normativo e non possono incidere sul rapporto tributario né vincolare contribuenti o giudici.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973

    Raddoppio del termine ordinario per l’accertamento in presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

    Il raddoppio dei termini non si applica automaticamente a tutti i soggetti collegati alla società, ma deve riferirsi al soggetto cui è concretamente imputabile il reato tributario.

  • D.Lgs. n. 74/2000

    Disciplina i reati tributari rilevanti ai fini del possibile raddoppio dei termini di accertamento.

  • Art. 331 c.p.p.

    Prevede l’obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio; tale obbligo costituisce il presupposto formale richiamato dalla disciplina del raddoppio dei termini.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 54/E del 23 dicembre 2009

    La diversa interpretazione amministrativa favorevole all’estensione del raddoppio ai soci non costituisce fonte del diritto e non vincola né il contribuente né il giudice.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento collegato a un reato tributario deve essere valutato con riferimento al soggetto cui è attribuibile la condotta penalmente rilevante, senza estensioni automatiche a soci o altri soggetti collegati.
  • La mera qualità di socio non comporta, di per sé, la responsabilità penale per i reati commessi dal legale rappresentante della società né consente automaticamente il raddoppio dei termini nei suoi confronti.
  • L’amministrazione deve dimostrare un collegamento concreto tra il contribuente destinatario dell’accertamento e il presupposto penale del raddoppio; non è sufficiente richiamare il reato commesso dalla società in modo generico.
  • Le circolari e le risoluzioni dell’amministrazione finanziaria hanno funzione interpretativa interna, ma non sono fonti normative e non possono introdurre obblighi o ampliare la portata della legge.
  • In casi analoghi occorre distinguere la responsabilità fiscale della società, quella personale del legale rappresentante e quella eventualmente autonoma del socio, verificando separatamente i presupposti del raddoppio dei termini.

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