Sentenza del 16/10/2019 n. 26144 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava due avvisi di pagamento relativi ad accise sull’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e ceduta alle società consorziate, per gli anni 2009-gennaio 2014. Sosteneva che la nozione di autoproduttore prevista dal D.Lgs. n. 79/1999 consentisse di estendere l’esenzione anche all’energia fornita ai consorziati e invocava inoltre la tutela dell’affidamento, poiché precedenti atti dell’Amministrazione avevano riconosciuto alla società la qualifica di autoproduttore. Deduceva anche l’omessa pronuncia e la violazione della disciplina sull’interpello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l’esenzione dall’accisa prevista dall’art. 52, comma 3, lettera b), del TUA riguarda soltanto l’energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata direttamente dalla società consortile produttrice, non quella ceduta a soggetti giuridicamente distinti quali i consorziati. La definizione di autoproduttore del D.Lgs. n. 79/1999 vale solo ai fini della disciplina del mercato elettrico e non amplia l’esenzione fiscale. Il legittimo affidamento poteva escludere esclusivamente sanzioni e interessi, già sgravati, ma non l’imposta. Gli atti precedenti dell’Amministrazione non costituivano risposte vincolanti rese nell’ambito di una regolare procedura di interpello. Le spese sono state integralmente compensate, ma la ricorrente deve versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise), art. 52, comma 1
L’energia elettrica è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio.
L’accisa è normalmente dovuta sulla fornitura a consumatori finali o sul consumo dell’energia autoprodotta.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lettera b)
È esentata l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
L’esenzione è di stretta interpretazione e si applica all’energia consumata direttamente dal soggetto autoproduttore, non a quella ceduta a consorziati distinti.
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per gli usi indicati dalla norma.
La definizione opera esclusivamente ai fini del decreto Bersani e non determina automaticamente l’esenzione dalle accise prevista dal TUA.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
La tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente.
Indicazioni errate o prassi dell’Amministrazione possono escludere sanzioni e interessi, ma di regola non eliminano l’obbligo di pagare il tributo, salvo circostanze eccezionali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 11
L’effetto vincolante e preclusivo deriva soltanto da una risposta resa nell’ambito di una regolare procedura di interpello; atti generici, licenze, controlli o comunicazioni amministrative non producono normalmente tale effetto.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911
L’esenzione è estesa all’energia consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
L’estensione normativa riguarda le cooperative indicate dalla legge e non i consorzi o le società consortili; ciò conferma che questi ultimi non possono beneficiare dell’esenzione per l’energia ceduta ai consorziati.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso per cassazione sussiste l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, soprattutto in materia di accise, devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile estenderle a soggetti o operazioni non espressamente previsti dalla norma.
- La qualifica di autoproduttore prevista dalla normativa sul mercato elettrico non comporta automaticamente l’esenzione fiscale dalle accise; occorre verificare autonomamente i requisiti stabiliti dal Testo unico accise.
- Una società consortile è distinta dai suoi consorziati: l’energia prodotta e consumata direttamente dal consorzio può rientrare nell’esenzione, mentre l’energia ceduta a consorziati giuridicamente autonomi è normalmente soggetta ad accisa.
- Il legittimo affidamento derivante da circolari, prassi o precedenti comportamenti dell’Amministrazione tutela normalmente da sanzioni e interessi, non dall’imposta principale.
- Solo una risposta specifica e formalmente resa nell’ambito della procedura di interpello può produrre l’effetto vincolante previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.
- Quando la normativa è cambiata, precedenti autorizzazioni o valutazioni dell’Amministrazione riferite a periodi anteriori non garantiscono automaticamente il mantenimento del medesimo regime fiscale per gli anni successivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 12 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 153 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 189 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 326 - Comm. Trib. Prov. Pesaro
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 860 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 862 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →