Sentenza del 17/02/2016 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Controllo delle dichiarazioni con procedure automatizzate - Obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo - Sussiste solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che, in caso di versamento tardivo, l'Amministrazione non è obbligata a inviare preventivamente una comunicazione di irregolarità. Di conseguenza, il contribuente non può ottenere la riduzione a un terzo delle sanzioni prevista in relazione alla definizione conseguente alla comunicazione. Il principio è stato richiamato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12023 del 10 giugno 2015.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio e inviare una comunicazione di irregolarità prima dell'iscrizione a ruolo, nell'ambito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. La regola affermata è che tale obbligo sussiste soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Non ricorre invece quando l'irregolarità consiste nel mero pagamento tardivo di somme dovute, trattandosi di una violazione obiettiva e non di un'incertezza dichiarativa.
Norme richiamate
Norme tributarie sul controllo automatizzato delle dichiarazioni e sulla comunicazione di irregolarità
La comunicazione al contribuente è necessaria quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Il contraddittorio preventivo non è generalizzato: è richiesto solo quando il controllo automatizzato evidenzia questioni interpretative o incertezze rilevanti, non quando accerta un semplice ritardo nel pagamento.
Disciplina della riduzione a un terzo delle sanzioni
Non sussistono i presupposti per ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni stesse.
La riduzione è collegata alla comunicazione di irregolarità e alla possibilità di definire la pretesa nei termini previsti; se la comunicazione non è obbligatoria, il contribuente non può invocare tale beneficio.
Corte di cassazione, sentenza 10 giugno 2015, n. 12023
La Corte ha affermato che il mero tardivo versamento non impone l'invio della comunicazione di irregolarità prima dell'iscrizione a ruolo.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, il contraddittorio preventivo è dovuto solo se emergono incertezze rilevanti o questioni non meramente automatiche.
- Il semplice pagamento tardivo di un'imposta già correttamente dichiarata costituisce, di regola, un'inadempienza oggettiva e non impone una preventiva comunicazione di irregolarità.
- L'assenza di un obbligo di comunicazione preventiva comporta normalmente l'impossibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni collegata alla definizione della comunicazione.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra errori o dubbi nella dichiarazione, che possono richiedere il contraddittorio, e ritardi o omissioni di pagamento, che generalmente possono essere contestati direttamente mediante iscrizione a ruolo.
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