Cassazione Civile, Ordinanza n. 06272/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una serie di delibere Consob, adottate all’esito di procedimento sanzionatorio ex art. 195 T.U.F., con cui sono state irrogate sanzioni pecuniarie a quattro amministratori di una banca per plurime violazioni in materia di intermediari finanziari e di prospetti informativi: carenze nelle procedure di adeguatezza/appropriatezza, gestione degli ordini, pricing delle azioni, operazioni di finanziamento funzionali all’acquisto di azioni proprie, nonché omissioni informative nei prospetti relativi all’aumento di capitale e all’emissione di obbligazioni. Gli interessati hanno proposto opposizione davanti alla Corte d’appello, che ha solo ridotto l’importo complessivo delle sanzioni. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) la natura sostanzialmente penale delle sanzioni e la conseguente necessità di applicare la lex mitior, con dubbi di legittimità dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 72/2015; 2) la perentorietà del termine regolamentare di 200 giorni per la conclusione del procedimento Consob e la decadenza del potere sanzionatorio; 3) la lesione del diritto di difesa per tardivo/insufficiente accesso agli atti; 4) e 5) l’erronea affermazione di responsabilità degli amministratori, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe configurato una responsabilità oggettiva e non avrebbe valorizzato la recentissima nomina degli amministratori e la complessità organizzativa dell’ente bancario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che le sanzioni ex art. 190 T.U.F. abbiano natura sostanzialmente penale, distinguendole da quelle più afflittive previste per l’abuso di informazioni privilegiate, e ha quindi confermato l’applicazione del principio tempus regit actum senza retroattività della disciplina più favorevole. Ha ritenuto infondato il motivo sul termine di 200 giorni, affermando che il regolamento Consob non può introdurre un termine perentorio idoneo a derogare alla legge n. 689/1981, avendo solo funzione ordinatoria. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul diritto di difesa, per genericità e mancata indicazione dei documenti specificamente pregiudizievoli, osservando comunque che gli atti erano stati accessibili e utilizzati. Ha infine respinto le censure sulla responsabilità degli amministratori, confermando che il dovere di agire informati e di vigilanza incombe anche sugli amministratori non esecutivi e che la Corte d’appello aveva correttamente distinto tra profili procedurali e comportamentali, senza fare ricorso a responsabilità oggettiva. Le spese seguono la soccombenza ed è stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 190 T.U.F.
le sanzioni amministrative previste per gli intermediari bancari e finanziari non sono state considerate, nel caso concreto, di natura sostanzialmente penale; restano soggette al principio di legalità e al regime amministrativo proprio delle sanzioni non penali
art. 195 T.U.F.
norma procedurale richiamata quale base del procedimento sanzionatorio Consob
art. 195-bis T.U.F.
la pubblicità del provvedimento sanzionatorio è letta come strumento di informazione del mercato, non come ulteriore pena
art. 187-bis T.U.F.
richiamato solo per distinguere le sanzioni in materia di abuso di informazioni privilegiate, ritenute più marcatamente punitive
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015
la questione della retroattività della disciplina più favorevole viene risolta nel senso della sua non applicabilità alle sanzioni ex art. 190 T.U.F., perché non qualificate come penali
art. 21, comma 1, lett. a), T.U.F.
obbligo di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento, violato secondo le contestazioni Consob
art. 21, comma 1, lett. d), T.U.F.
obbligo di dotarsi di procedure idonee e di organizzazione adeguata, richiamato tra le violazioni sanzionate
art. 94, commi 2 e 7, T.U.F.
obblighi di completezza informativa nei prospetti di offerta e nel documento di registrazione
art. 8, comma 1, T.U.F.
potere di Consob di richiedere dati, notizie e documenti nell’ambito delle proprie competenze
art. 15 Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29.10.2007
richiamato come parametro regolamentare delle corrette procedure organizzative e di adeguatezza nella prestazione dei servizi
art. 49, commi 1 e 3, Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007
richiamato quale disciplina delle regole di esecuzione/gestione degli ordini dei clienti
art. 4, comma 2, Regolamento Consob n. 18750/2013
termine interno ritenuto non perentorio e privo di idoneità a consumare il potere sanzionatorio
art. 97, comma 2, Cost.
invocato per sostenere il buon andamento e la perentorietà del termine procedimentale, ma la censura è stata respinta
L. 24 novembre 1981, n. 689
costituisce il regime generale delle sanzioni amministrative, non derogabile da regolamento interno quanto ai termini perentori di esercizio del potere
art. 24, comma 3, L. n. 262/2005
consente alle Autorità di disciplinare con regolamento l’applicazione dei principi procedimentali, ma non di introdurre un termine perentorio consumativo del potere sanzionatorio
art. 28 L. n. 689/1981
richiamato come termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione sanzionatoria
art. 24 Cost.
invocato per il diritto di difesa nel procedimento amministrativo sanzionatorio
art. 101 c.p.c.
richiamato nel motivo sul contraddittorio e sul diritto di difesa
art. 1176 c.c.
richiamato per la diligenza richiesta agli amministratori
art. 1218 c.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione della responsabilità
art. 2381, commi 3 e 6, c.c.
fonte del dovere degli amministratori di agire informati, chiedere informazioni e impartire direttive
art. 2392 c.c.
fondamento della responsabilità degli amministratori che, pur a conoscenza o potendo conoscere fatti pregiudizievoli, non impediscono il danno
art. 13 T.U.F.
richiamato per sottolineare l’elevata professionalità richiesta agli esponenti bancari
art. 6 CEDU
invocato dai ricorrenti per qualificare le sanzioni come sostanzialmente penali e per il diritto al contraddittorio
art. 102 Cost.
richiamato nel motivo sulla pretesa illegittimità del potere sanzionatorio di Consob come giudice speciale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
art. 25 L. n. 241/1990
richiamato come strumento di accesso ai documenti amministrativi anche per l’incolpato
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative in materia finanziaria non assumono automaticamente natura sostanzialmente penale per il solo fatto di essere pecuniarie o di produrre riflessi reputazionali e professionali; la qualifica va valutata nel contesto normativo, considerando tipologia, finalità e severità concreta della misura.
- La disciplina regolamentare interna di un’autorità di vigilanza non può introdurre un termine perentorio di decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio se la legge generale applicabile prevede un diverso regime; il termine regolamentare, in assenza di base primaria, ha funzione ordinatoria e sollecitatoria.
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, la deduzione di lesioni del diritto di difesa per mancato o tardivo accesso agli atti richiede l’indicazione specifica dei documenti pregiudizievoli e del concreto nocumento difensivo; la censura generica è inammissibile.
- Per gli amministratori di società bancarie o finanziarie il dovere di vigilanza e di agire informati è particolarmente intenso e non si esaurisce nella ricezione passiva delle informazioni dagli organi delegati; ciascun consigliere deve attivarsi per acquisire conoscenze adeguate e impedire fatti pregiudizievoli.
- La responsabilità degli amministratori non esecutivi non è oggettiva né fondata sulla sola carica rivestita: richiede la mancata attivazione diligente di poteri informativi, direttivi o impeditivi rispetto a condotte illecite conoscibili o conoscibili con ordinaria diligenza.
- Nel sindacato di legittimità sulle sanzioni Consob, la distinzione tra profili procedurali e profili comportamentali delle violazioni e la loro contestualizzazione nella concreta organizzazione aziendale appartengono al giudice di merito, salvo errori di diritto.
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