Sentenza n. 6967/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 05066/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di non idoneità alla prova scritta di un concorso, conseguente al punteggio di 20,50/30, inferiore alla soglia di 21/30
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado con un unico articolato motivo, deducendo violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., della lex specialis e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento ed erroneità dei presupposti. Ha contestato la correttezza e l'univocità del quesito logico-deduttivo n. 2, sostenendo che la risposta "millepiedi" dovesse essere considerata corretta o che il quesito fosse ambiguo rispetto alla risposta "termite". Ha inoltre censurato i quesiti giuridici nn. 6, 11, 14, 16 e 28, relativi a regolamenti dell'Unione europea, sostenendo che le domande fossero ambigue, che alcune risposte alternative fossero coerenti con il dato normativo e che la mancata indicazione delle specifiche disposizioni regolamentari impedisse l'individuazione di un'unica soluzione. Infine, ha contestato i quesiti situazionali nn. 8 e 10, deducendo la sostanziale equivalenza tra alcune risposte e l'omessa indicazione, nel quesito n. 10, del ruolo organizzativo del candidato, con conseguente impossibilità di individuare la risposta più efficace.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che la predisposizione dei quesiti a risposta multipla e l'individuazione delle risposte corrette costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità o incongruenza oggettivamente rilevabile. Quanto al quesito n. 2, ha ritenuto corretta la risposta "termite": il millepiedi può essere qualificato come insetto nel linguaggio comune, ma non appartiene scientificamente alla classe degli insetti, bensì ai miriapodi; l'uso atecnico del termine non rende ambiguo il quesito. Per i quesiti giuridici nn. 6, 11, 14, 16 e 28, il Collegio ha rilevato che le risposte individuate dalla Commissione coincidevano con il dato testuale dei regolamenti europei, mentre le alternative selezionate dall'appellante si fondavano su interpretazioni estensive, parziali o soltanto plausibili. La mancata indicazione dello specifico articolo non è stata ritenuta causa di ambiguità, poiché il bando indicava i regolamenti oggetto della prova e la selezione mirava a verificare la conoscenza della disciplina, non la mera consultazione del testo normativo. Per i quesiti situazionali nn. 8 e 10, il giudice ha affermato che tali prove valutano competenze trasversali e capacità relazionali e che non esiste necessariamente una risposta astrattamente sbagliata, ma una risposta più o meno adeguata al contesto; nel caso concreto, le situazioni erano sufficientemente chiare e le opzioni adeguatamente differenziate, senza manifesta arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto le doglianze concernenti i quesiti nn. 2, 6, 11, 14, 16 e 28 della prova a risposta multipla, nonché i quesiti situazionali nn. 8 e 10, lamentando la violazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 97 Cost., della lex specialis di concorso e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio dei concorrenti.
La disposizione è richiamata come parametro di motivazione e legittimità dell'attività concorsuale; la censura è stata tuttavia respinta perché le valutazioni della Commissione risultavano adeguatamente fondate e non manifestamente illogiche.
art. 97 Cost.
Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto le doglianze concernenti i quesiti nn. 2, 6, 11, 14, 16 e 28 della prova a risposta multipla, nonché i quesiti situazionali nn. 8 e 10, lamentando la violazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 97 Cost., della lex specialis di concorso e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio dei concorrenti.
I principi di imparzialità e buon andamento non risultano violati quando i quesiti e le relative valutazioni siano fondati su criteri tecnicamente attendibili, chiari e uniformi per tutti i candidati.
art. 13, par. 6, regolamento (UE) 2021/1058
L'art. 13, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/1058 dispone espressamente che il gruppo di esperti assiste la Commissione «nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e nella preparazione degli inviti a presentare proposte».
Nelle prove concorsuali giuridiche, la risposta corretta è quella coincidente con il dato testuale della disposizione normativa; la mancata indicazione del singolo articolo non rende ambiguo il quesito se il regolamento oggetto della prova è individuato dal bando.
art. 2 regolamento (UE) 2021/1056
L'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1056 stabilisce espressamente che il JTF contribuisce al conseguimento dello specifico obiettivo di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi climatici dell'Unione.
Una risposta che utilizzi una categoria non contenuta nella disposizione, anche se astrattamente idonea a evocare parte dei destinatari normativi, non è corretta in un quesito a risposta multipla volto a verificare il dato normativo.
art. 4, par. 2, regolamento (UE) 2021/1057
L'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1057 prevede espressamente che il FSE+, nel contribuire al conseguimento dell'obiettivo strategico relativo ad un'Europa più verde, opera, tra l'altro, mediante il miglioramento delle competenze, della formazione e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori dell'ambiente, del clima, dell'energia, dell'economia circolare e della bioeconomia.
La risposta che riproduce il contenuto espresso della norma è preferibile e corretta, mentre una risposta riferita a un obiettivo diverso della politica di coesione non può essere ritenuta alternativa plausibile.
Massime di principio
- La predisposizione dei quesiti a risposta multipla e l'individuazione della risposta corretta rientrano nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice; il giudice amministrativo può intervenire soltanto in presenza di errori manifesti, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità o incongruenza oggettivamente rilevabile, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla aventi a oggetto disposizioni normative, la risposta corretta è quella che coincide fedelmente con il dato testuale del diritto positivo vigente; non rilevano ricostruzioni interpretative, risposte solo parzialmente coincidenti o soluzioni genericamente riconducibili alla materia.
- La mancata indicazione dello specifico articolo di un regolamento europeo non rende di per sé ambiguo un quesito quando il regolamento è espressamente compreso nel programma di concorso, poiché la prova può legittimamente verificare la capacità del candidato di individuare la disposizione pertinente e conoscerne il contenuto.
- L'uso atecnico o meramente corrente di un termine scientifico non determina l'ambiguità di un quesito concorsuale se la risposta della Commissione è fondata sulla classificazione scientifica corretta, necessaria ad assicurare uniformità di trattamento tra i candidati.
- I test situazionali mirano a valutare competenze trasversali e capacità relazionali: non richiedono necessariamente una risposta astrattamente vera o falsa, ma consentono di individuare la condotta più adeguata al contesto; la valutazione è sindacabile solo per manifesta arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza.
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