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Sentenza

Sentenza n. 6967/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 05066/2025.

Giustizia amministrativa202506370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di non idoneità alla prova scritta di un concorso, conseguente al punteggio di 20,50/30, inferiore alla soglia di 21/30

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado con un unico articolato motivo, deducendo violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., della lex specialis e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento ed erroneità dei presupposti. Ha contestato la correttezza e l'univocità del quesito logico-deduttivo n. 2, sostenendo che la risposta "millepiedi" dovesse essere considerata corretta o che il quesito fosse ambiguo rispetto alla risposta "termite". Ha inoltre censurato i quesiti giuridici nn. 6, 11, 14, 16 e 28, relativi a regolamenti dell'Unione europea, sostenendo che le domande fossero ambigue, che alcune risposte alternative fossero coerenti con il dato normativo e che la mancata indicazione delle specifiche disposizioni regolamentari impedisse l'individuazione di un'unica soluzione. Infine, ha contestato i quesiti situazionali nn. 8 e 10, deducendo la sostanziale equivalenza tra alcune risposte e l'omessa indicazione, nel quesito n. 10, del ruolo organizzativo del candidato, con conseguente impossibilità di individuare la risposta più efficace.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che la predisposizione dei quesiti a risposta multipla e l'individuazione delle risposte corrette costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità o incongruenza oggettivamente rilevabile. Quanto al quesito n. 2, ha ritenuto corretta la risposta "termite": il millepiedi può essere qualificato come insetto nel linguaggio comune, ma non appartiene scientificamente alla classe degli insetti, bensì ai miriapodi; l'uso atecnico del termine non rende ambiguo il quesito. Per i quesiti giuridici nn. 6, 11, 14, 16 e 28, il Collegio ha rilevato che le risposte individuate dalla Commissione coincidevano con il dato testuale dei regolamenti europei, mentre le alternative selezionate dall'appellante si fondavano su interpretazioni estensive, parziali o soltanto plausibili. La mancata indicazione dello specifico articolo non è stata ritenuta causa di ambiguità, poiché il bando indicava i regolamenti oggetto della prova e la selezione mirava a verificare la conoscenza della disciplina, non la mera consultazione del testo normativo. Per i quesiti situazionali nn. 8 e 10, il giudice ha affermato che tali prove valutano competenze trasversali e capacità relazionali e che non esiste necessariamente una risposta astrattamente sbagliata, ma una risposta più o meno adeguata al contesto; nel caso concreto, le situazioni erano sufficientemente chiare e le opzioni adeguatamente differenziate, senza manifesta arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto le doglianze concernenti i quesiti nn. 2, 6, 11, 14, 16 e 28 della prova a risposta multipla, nonché i quesiti situazionali nn. 8 e 10, lamentando la violazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 97 Cost., della lex specialis di concorso e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio dei concorrenti.

    La disposizione è richiamata come parametro di motivazione e legittimità dell'attività concorsuale; la censura è stata tuttavia respinta perché le valutazioni della Commissione risultavano adeguatamente fondate e non manifestamente illogiche.

  • art. 97 Cost.

    Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto le doglianze concernenti i quesiti nn. 2, 6, 11, 14, 16 e 28 della prova a risposta multipla, nonché i quesiti situazionali nn. 8 e 10, lamentando la violazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 97 Cost., della lex specialis di concorso e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio dei concorrenti.

    I principi di imparzialità e buon andamento non risultano violati quando i quesiti e le relative valutazioni siano fondati su criteri tecnicamente attendibili, chiari e uniformi per tutti i candidati.

  • art. 13, par. 6, regolamento (UE) 2021/1058

    L'art. 13, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/1058 dispone espressamente che il gruppo di esperti assiste la Commissione «nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e nella preparazione degli inviti a presentare proposte».

    Nelle prove concorsuali giuridiche, la risposta corretta è quella coincidente con il dato testuale della disposizione normativa; la mancata indicazione del singolo articolo non rende ambiguo il quesito se il regolamento oggetto della prova è individuato dal bando.

  • art. 2 regolamento (UE) 2021/1056

    L'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1056 stabilisce espressamente che il JTF contribuisce al conseguimento dello specifico obiettivo di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi climatici dell'Unione.

    Una risposta che utilizzi una categoria non contenuta nella disposizione, anche se astrattamente idonea a evocare parte dei destinatari normativi, non è corretta in un quesito a risposta multipla volto a verificare il dato normativo.

  • art. 4, par. 2, regolamento (UE) 2021/1057

    L'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1057 prevede espressamente che il FSE+, nel contribuire al conseguimento dell'obiettivo strategico relativo ad un'Europa più verde, opera, tra l'altro, mediante il miglioramento delle competenze, della formazione e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori dell'ambiente, del clima, dell'energia, dell'economia circolare e della bioeconomia.

    La risposta che riproduce il contenuto espresso della norma è preferibile e corretta, mentre una risposta riferita a un obiettivo diverso della politica di coesione non può essere ritenuta alternativa plausibile.

Massime di principio

  • La predisposizione dei quesiti a risposta multipla e l'individuazione della risposta corretta rientrano nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice; il giudice amministrativo può intervenire soltanto in presenza di errori manifesti, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità o incongruenza oggettivamente rilevabile, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.
  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla aventi a oggetto disposizioni normative, la risposta corretta è quella che coincide fedelmente con il dato testuale del diritto positivo vigente; non rilevano ricostruzioni interpretative, risposte solo parzialmente coincidenti o soluzioni genericamente riconducibili alla materia.
  • La mancata indicazione dello specifico articolo di un regolamento europeo non rende di per sé ambiguo un quesito quando il regolamento è espressamente compreso nel programma di concorso, poiché la prova può legittimamente verificare la capacità del candidato di individuare la disposizione pertinente e conoscerne il contenuto.
  • L'uso atecnico o meramente corrente di un termine scientifico non determina l'ambiguità di un quesito concorsuale se la risposta della Commissione è fondata sulla classificazione scientifica corretta, necessaria ad assicurare uniformità di trattamento tra i candidati.
  • I test situazionali mirano a valutare competenze trasversali e capacità relazionali: non richiedono necessariamente una risposta astrattamente vera o falsa, ma consentono di individuare la condotta più adeguata al contesto; la valutazione è sindacabile solo per manifesta arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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