Cassazione Penale, Sentenza n. 29351/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso affidato a un unico motivo: censura di inosservanza ed errata applicazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 223 L. Fall. (riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale indicata al capo a)), nonché mancata assunzione di prova decisiva. Si deduce l'erronea attribuzione al ricorrente del ruolo di "amministratore di fatto" della società fallita dopo la nomina del liquidatore (padre), lamentando che la Corte d'appello non avrebbe considerato la documentazione che attestava la nomina del liquidatore e la consegna delle scritture contabili, e che le dichiarazioni del custode fossero insufficienti. Richiesta, inoltre, la rinnovazione istruttoria non ammessa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi, confermando la sentenza di merito che aveva condannato Giuseppe Cutillo per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (distrazione di ramo d'azienda tramite cessione alla Cutillo Car Service s.r.l., per euro 163.333,33 o valore corrispondente), operata nell'intervallo indicato e in concorso con il padre Ottavio Cutillo. La Corte ha ritenuto provato che, nonostante la nomina formale del liquidatore, il ricorrente continuava a esercitare funzioni gestorie di fatto: frequente presenza nei locali, disponibilità delle chiavi insieme al padre, interfacing con il custode Matarazzo, asportazione di computer contenenti le scritture contabili e altri atti idonei a ostacolare la ricostruzione contabile patrimoniale. La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata rigettata come generica e non provata nella indispensabilità. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge Fallimentare, art. 223
Articolo rilevato dal ricorrente con riferimento alla bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme fallimentari da parte dei giudici di merito e ha ritenuto inammissibili le censure sulla interpretazione/giudizio di fatto.
Codice Civile, art. 2639
Norma richiamata per la figura dell'"amministratore di fatto": definisce la responsabilità di chi esercita di fatto la gestione societaria senza formale investitura. La Corte ha applicato il concetto per ritenere il ricorrente soggetto ai doveri dell'amministratore di diritto quando sussiste attività gestionale continuativa e significativa.
Codice Civile, artt. 2392, 2393-bis, 2394, 2395
Richiamati come quadro normativo dei doveri e delle responsabilità dell'amministratore (di diritto e, per estensione, di fatto). La Corte ha ritenuto che l'amministratore di fatto sia soggetto all'intera gamma di doveri amministrativi e societari, con conseguenti responsabilità risarcitorie e penali ove del caso.
Codice Penale, art. 40, comma 2
Richiamato nel senso che l'omissione colpevole di vigilanza o intervento da parte di chi esercita funzioni gestorie può integrare responsabilità penale; la Corte ha ritenuto applicabile la regola alla figura dell'amministratore di fatto che omette di impedire comportamenti penalmente rilevanti.
Massime di principio
- La nomina formale di un liquidatore non esclude automaticamente la responsabilità penale di chi continua a esercitare funzioni gestorie: conta la concreta attività gestionale continuativa, non la sola titolarità formale dei ruoli.
- Per qualificare un "amministratore di fatto" occorre valutare la compresenza di: mancata investitura formale, attività gestionale non episodica e autonomia decisionale operativa; la valutazione è di fatto e rimane sindacabile in Cassazione solo nei limiti di legittimità.
- Fattori probatori ricorrenti che possono far ritenere la gestione di fatto: frequente presenza nei locali societari, disponibilità delle chiavi, interazione diretta con il custode o fornitori, asportazione di documenti/pc contenenti scritture contabili, condotte ostruzionistiche che impediscono la ricostruzione patrimoniale.
- Quando sentenze di primo e secondo grado concordano nella valutazione probatoria, la sentenza d'appello può richiamare e integrare la motivazione di primo grado; in Cassazione è più difficile ottenere riforma se la ricostruzione dei fatti è coerente e motivata.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in sede di appello o di legittimità richiede indicazione precisa degli elementi nuovi, della loro sopravvenienza e della concreta indispensabilità della prova; le richieste generiche o non corredate da motivazione puntuale sono normalmente respinte.
- Le censure che si limitano a riproporre argomenti già dedotti e confutati in sede di merito sono spesso dichiarate inammissibili o infondate: l'onere di specificare come e perché la motivazione sia viziata è dell'appellante/ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29216/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29218/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29222/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29237/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29357/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29212/2025 del 07/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →