Cassazione Penale, Sentenza n. 27178/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava il decesso di una persona avvenuto il 1° gennaio 2021 all'interno dell'Ambasciata d'Italia a Montevideo. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva accolto la richiesta della Procura e disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di due indagati. Le persone offese avevano proposto reclamo ex art. 410-bis c.p.p. deducendo, in sintesi, la nullità del provvedimento di archiviazione per omessa notificazione della richiesta di archiviazione a una delle persone offese, che aveva nominato difensore ed eletto domicilio. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che il contraddittorio camerale fosse stato regolare, poiché tutte le persone offese erano intervenute tramite il difensore all'udienza camerale e avevano depositato memoria. Con il ricorso per cassazione si denunciavano: la violazione di legge e l'abnormità del provvedimento per avere il Tribunale qualificato l'atto impugnato come ordinanza di archiviazione anziché decreto; la nullità del decreto di archiviazione per omessa notificazione dell'avviso ex art. 408, comma 3-bis, c.p.p.; l'omessa pronuncia sulla specifica nullità dedotta, essendosi il Tribunale limitato a valorizzare la regolarità del contraddittorio camerale; e, conseguentemente, l'illegittimità della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale non fosse abnorme, poiché emesso nell'esercizio di un potere attribuito dall'ordinamento in sede di reclamo ex art. 410-bis c.p.p., e che il Tribunale avesse correttamente esaminato la questione devoluta. La Corte ha inoltre chiarito che il provvedimento di archiviazione era, nel caso concreto, un'ordinanza pronunciata all'esito di udienza camerale, non un decreto, sicché era infondata la censura relativa alla qualificazione dell'atto. Quanto alla dedotta omessa notificazione della richiesta di archiviazione, la Corte ha rilevato che, anche a volerla ritenere sussistente, la violazione non aveva determinato una concreta lesione delle prerogative difensive, poiché la persona offesa era stata rappresentata dal difensore all'udienza e aveva potuto svolgere le proprie difese. Ne è conseguita la conferma della declaratoria di inammissibilità del reclamo e della condanna alle spese processuali, senza condanna alla Cassa delle ammende per l'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 409 c.p.p.
Disciplina la scansione procedimentale dell'archiviazione e, nei casi previsti, l'udienza camerale all'esito della quale può essere emessa ordinanza di archiviazione.
art. 410 c.p.p.
Prevede l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e la successiva udienza camerale se l'opposizione è ammissibile.
art. 410-bis c.p.p.
Individua il reclamo avverso il provvedimento di archiviazione, ne delimita i casi e ne prevede la non impugnabilità, salvo il ricorso per cassazione nei soli casi di abnormità.
art. 408 c.p.p.
Imposta l'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa; nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona l'avviso è sempre dovuto.
art. 411 c.p.p.
Richiamato quanto all'avviso nei casi di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
art. 127 c.p.p.
Richiamato per delimitare i vizi del contraddittorio formale che possono incidere sull'ordinanza di archiviazione.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; nel caso concreto non è stata applicata la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
Richiamato per escludere che i vizi tipici di legittimità siano deducibili contro la decisione sul reclamo, salvo il caso di abnormità.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
Massime di principio
- Il provvedimento del tribunale che decide sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p. contro l'archiviazione non è normalmente impugnabile con ricorso per cassazione; il sindacato di legittimità è ammesso soltanto ove il provvedimento presenti caratteri di abnormità.
- L'abnormità è figura eccezionale: ricorre solo quando il giudice esercita un potere non attribuito dall'ordinamento o lo esercita fuori dei casi consentiti, oppure quando il provvedimento determina una stasi del procedimento o l'impossibilità della sua ulteriore prosecuzione.
- Nell'ambito del reclamo avverso l'archiviazione, la qualificazione dell'atto come ordinanza o decreto va operata in base alla forma procedimentale effettiva: se il provvedimento è adottato all'esito di udienza camerale, assume natura di ordinanza e non di decreto.
- La mancata notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, nei casi in cui l'avviso sia dovuto, integra causa di nullità del decreto di archiviazione; tuttavia, la censura non può essere apprezzata in modo puramente formale quando la persona offesa abbia comunque partecipato al contraddittorio con il proprio difensore e abbia potuto svolgere le difese.
- La verifica della lesione delle prerogative difensive richiede un apprezzamento concreto: la mera deduzione di un vizio della notifica non basta, se dagli atti risulta che la persona offesa ha effettivamente partecipato al giudizio camerale e ha potuto interloquire sulla richiesta di archiviazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali; la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa quando risulti che il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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