Sentenza n. 1509/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del provvedimento adottato con nota prot. n. 0918563 del 17 luglio 2025 notificato alla “Sud Forneria Siciliana di Taormina Antonia Giovanna” in pari data, con cui il Comune di Palermo ha dichiarato l’improcedibilità dell'istanza n. prot. 302564 del 26 marzo 2024 presentata dall’odierna ricorrente e volta alla realizzazione di un dehors su suolo privato ad uso privato; - del verbale di esecuzione della ratifica e convalida del sequestro amministrativo disposto dalla Polizia Municipale di Palermo in esecuzione alla D.D. 12618 del 4 settembre 2025 adottata dal Comune di Palermo; - della Determinazione Dirigenziale n. 12618 del 4 settembre 2025 del Comune di Palermo, con la quale è stata disposta la ratifica e convalida del sequestro amministrativo del locale/dehors sito a Palermo Via Maqueda n. 278, elevato a carico dell'odierna ricorrente il 17 luglio 2025; - ove occorra del verbale n. IA 0078513, elevato dal Comando di P.M. di Palermo in data 17 luglio 2025 a carico dell'odierna ricorrente, in quanto richiamato nella Determinazione Dirigenziale N. 12618 del 4 settembre 2025 del Comune di Palermo; - ove occorra del verbale n. IA 0079004, elevato dal Comando di P.M. di Palermo in data 17 luglio 2025 a carico dell'odierna ricorrente, in quanto richiamato nella Determinazione Dirigenziale N. 12618 del 4 settembre 2025 del Comune di Palermo;- ove occorra del verbale di sequestro amministrativo del dehors in questione, disposto dal Comando di Polizia Municipale di Palermo in data 17 luglio 2025 a carico dell'odierna ricorrente, in quanto richiamato nella Determinazione Dirigenziale N. 12618 del 4 settembre 2025 del Comune di Palermo; - nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi e/o conseguenziali. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 dicembre 2025: - del provvedimento adottato con nota prot. n. 1642110 del 27 novembre 2025 notificato alla “Sud Forneria Siciliana di Taormina Antonia Giovanna” in data 3 dicembre 2025, con cui il Comune di Palermo ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza prot. n. 993776 del 18 agosto 2025 presentata dall’odierna ricorrente e volta alla realizzazione di un dehors su suolo privato ad uso privato; - nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi e/o conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali di improcedibilità delle istanze per la realizzazione o l’ampliamento di un dehors su suolo privato, verbali di sequestro amministrativo e atti comunali di ratifica e convalida del sequestro
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di un’attività di ristorazione già assentita mediante SCIA del 24 gennaio 2018 per un massimo di 40 posti a sedere, ha impugnato il provvedimento comunale del 17 luglio 2025 che aveva dichiarato improcedibile l’istanza del 26 marzo 2024 relativa all’ampliamento del dehors, nonché il sequestro amministrativo del manufatto, i verbali della Polizia Municipale e la determinazione dirigenziale di ratifica e convalida. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 27 novembre 2025, con cui era stata dichiarata improcedibile una nuova istanza del 18 agosto 2025 avente analogo oggetto. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, per tardiva conclusione del procedimento; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per mancata comunicazione dei motivi ostativi; eccesso di potere per travisamento dei fatti, quanto alla natura privata dell’area su cui insisteva il dehors e quindi all’assenza di un obbligo di pagamento di canoni per occupazione di suolo pubblico; travisamento dei fatti quanto alla ritenuta abusività dell’attività di somministrazione, che risultava invece parzialmente assentita dalla SCIA del 2018. La ricorrente aveva inoltre rappresentato che la CILA del 28 luglio 2025 aveva previsto un secondo servizio igienico funzionale all’ampliamento dei posti a sedere e che il portale comunale non consentiva di modificare la pratica originaria, imponendo la presentazione di una nuova istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il motivo relativo alla violazione del termine di conclusione del procedimento, affermando che la tardiva adozione di un provvedimento espresso non ne determina l’illegittimità: la violazione del termine rileva eventualmente sul piano della responsabilità risarcitoria o consente di azionare la tutela contro il silenzio-inadempimento, mentre il potere amministrativo resta esercitabile oltre il termine quando l’inerzia non abbia valore provvedimentale. Ha invece accolto le censure relative alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e al travisamento dei fatti. Il Comune aveva completamente omesso il contraddittorio procedimentale, perdendo così la possibilità di verificare che una parte del dehors era già coperta dalla SCIA del 2018, che l’area di sedime era privata e che la CILA relativa alla realizzazione di un secondo servizio igienico costituiva una circostanza sopravvenuta rilevante per la valutazione dell’ampliamento. Il TAR ha ritenuto provata la proprietà privata dell’area sulla base delle planimetrie, della relazione tecnica allegata alla CILA e del mancato riscontro del Comune ai chiarimenti richiesti ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Ha inoltre accolto la censura contro il provvedimento inibitorio della Polizia Municipale, poiché l’attività era almeno in parte assentita dalla SCIA del 2018, sebbene entro il limite di 40 posti. Sono stati quindi annullati i provvedimenti del 17 luglio e del 27 novembre 2025, il verbale della Polizia Municipale e gli atti conseguenti di ratifica e convalida. L’istruttoria dovrà retroagire alla verifica dei presupposti, tenendo conto della natura privata del suolo, dell’intera documentazione prodotta, della CILA e del carattere di ampliamento rispetto alla precedente autorizzazione. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 241/1990
La violazione del termine di conclusione del procedimento non incide, di per sé, sulla validità del provvedimento espresso tardivo; può rilevare ai fini della responsabilità risarcitoria o della tutela contro il silenzio-inadempimento.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi costituisce garanzia partecipativa rilevante quando avrebbe consentito all’amministrazione di acquisire e valutare circostanze decisive, quali l’esistenza di un titolo abilitativo parziale, la proprietà privata dell’area e documentazione sopravvenuta.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il mancato riscontro dell’amministrazione ai chiarimenti richiesti dal giudice può concorrere, unitamente alla documentazione prodotta, alla prova dei fatti rilevanti per la decisione.
art. 117 c.p.a.
La violazione del termine procedimentale può essere fatta valere mediante l’azione contro il silenzio-inadempimento quando l’inerzia non abbia valore provvedimentale.
Massime di principio
- La scadenza del termine per la conclusione del procedimento non consuma il potere amministrativo né rende invalido il provvedimento espresso successivamente adottato, salvo che la legge attribuisca all’inerzia un valore provvedimentale; il ritardo può rilevare sul piano risarcitorio o mediante l’azione contro il silenzio-inadempimento.
- La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 assume rilievo invalidante quando l’omesso contraddittorio procedimentale abbia impedito all’amministrazione di conoscere o valutare elementi di fatto e documenti potenzialmente decisivi per la definizione dell’istanza.
- Nel valutare un’istanza di ampliamento di un’attività già assentita, l’amministrazione deve distinguere la parte già coperta dal titolo abilitativo dalla parte oggetto di ampliamento e deve considerare la pratica come integrazione o sviluppo del titolo precedente quando tale qualificazione risulti dalla documentazione e dalla concreta vicenda procedimentale.
- L’amministrazione, nel decidere su un’istanza relativa a un manufatto o dehors, deve verificare la natura pubblica o privata dell’area interessata e non può subordinare l’intervento al pagamento di canoni concessori per occupazione di suolo pubblico quando risulti accertata la proprietà privata del fondo.
- L’effetto conformativo dell’annullamento impone alla pubblica amministrazione di rieditare il potere dalla fase di verifica dei presupposti, esaminando tutta la documentazione prodotta dall’interessato, comprese le integrazioni sopravvenute e i titoli abilitativi già esistenti.
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