Sentenza del 03/02/2016 n. 2097 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di Euro 13.509,91 richiesto con un avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta di successione e alle sanzioni per la presunta tardiva presentazione della denuncia di successione. I contribuenti sostenevano che la denuncia fosse stata presentata tempestivamente, tenuto conto della presenza di un erede minore e del termine speciale collegato all'autorizzazione del giudice tutelare e alla formazione dell'inventario. Contestavano inoltre l'applicazione delle sanzioni e la definitività dell'avviso. La Corte ha rilevato, tuttavia, che l'avviso di liquidazione non era stato impugnato nei termini ed era quindi divenuto definitivo. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure per carenza di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano indicato o trascritto adeguatamente gli atti e i dati temporali necessari a verificare le loro doglianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo relativo all'estromissione di uno dei coeredi, sia per mancata trascrizione della sentenza di primo grado e dell'avviso, sia per mancata dimostrazione dell'interesse alla censura. Ha ritenuto non autosufficienti anche gli ulteriori motivi, perché privi delle date e degli elementi necessari per verificare la tempestività della denuncia di successione, la posizione dell'erede minore, l'accettazione con beneficio d'inventario e la redazione dell'inventario. L'avviso non impugnato è stato considerato definitivo. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 489 del codice civile
Norma richiamata in relazione alla necessità, per l'erede minore, dell'autorizzazione del giudice tutelare e della formazione dell'inventario.
La presenza di un erede minore può incidere sulle modalità e sui termini relativi all'accettazione dell'eredità, ma la relativa eccezione deve essere dimostrata mediante l'indicazione puntuale delle date e degli atti rilevanti.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 2, lett. d)
La disposizione prevedeva, ratione temporis, un termine di sei mesi dalla redazione dell'inventario nei casi rilevanti di presenza di un erede minore.
Il termine speciale invocato dai contribuenti non opera automaticamente: chi lo deduce deve provare la presenza del minore, l'accettazione con beneficio d'inventario, la data di completamento dell'inventario e il rispetto del termine decorrente da tale data.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 50
La norma è stata richiamata con riferimento alla disciplina sanzionatoria della tardiva o omessa presentazione della denuncia di successione.
La modifica della disposizione non ha escluso, secondo la Corte, l'applicazione della disciplina generale relativa alla riduzione delle sanzioni per il tardivo versamento.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3
Principio secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che non costituisce violazione punibile.
Il principio di legalità delle sanzioni è applicabile solo dopo avere correttamente individuato e provato la fattispecie concreta; nel caso esaminato la censura non è stata esaminata nel merito per carenza di autosufficienza.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. c)
La disposizione prevede la riduzione delle sanzioni per il tardivo versamento in acconto o a saldo delle imposte.
La Corte ha ritenuto che la norma fosse rimasta vigente e potesse giustificare la riduzione delle sanzioni applicata dall'ufficio, anche dopo la modifica dell'art. 50 del D.Lgs. n. 346 del 1990.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile
Le censure riguardavano violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli atti, i documenti, le date e i fatti decisivi; la mancata trascrizione o localizzazione degli atti impedisce alla Corte di verificare la fondatezza delle doglianze.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione o accertamento non impugnato tempestivamente diventa definitivo e, di regola, non può essere contestato successivamente attraverso un giudizio relativo agli stessi importi o presupposti.
- Quando si invoca un termine speciale collegato alla presenza di un erede minore, occorre documentare puntualmente tutte le date e gli atti: apertura della successione, accettazione, autorizzazione del giudice tutelare, redazione dell'inventario e presentazione della denuncia.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente richiamare genericamente documenti o sentenze: il ricorrente deve trascrivere o indicare specificamente il contenuto degli atti e la loro collocazione nel fascicolo.
- Le questioni non adeguatamente documentate o non accompagnate dalla dimostrazione dell'interesse concreto alla decisione possono essere dichiarate inammissibili senza esame del merito.
- La contestazione delle sanzioni richiede la precisa individuazione della violazione, della norma applicata, delle date rilevanti e dell'eventuale causa di esclusione della punibilità; la mera affermazione dell'erroneità della sanzione non è sufficiente.
- Il pagamento ridotto delle sanzioni e la mancata impugnazione dell'atto possono costituire elementi rilevanti per valutare la definitività della pretesa tributaria.
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