Sentenza del 26/01/2018 n. 1966 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato quattro avvisi di accertamento TARSU relativi alle annualità 2004-2007, sostenendo di non essere il soggetto passivo dell'imposta perché il parcheggio era gestito da un RTI e la responsabilità avrebbe dovuto ricadere esclusivamente sulla società mandataria o capogruppo. Ha inoltre contestato la validità della notifica, ritenendo che gli avvisi dovessero essere notificati alla capogruppo e presso la relativa sede. In Cassazione ha dedotto la violazione delle norme sulla notificazione degli atti e della disciplina degli RTI e della TARSU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la contestazione relativa al soggetto passivo non determina un vizio di notifica: gli avvisi erano intestati alla ricorrente e regolarmente notificati presso la sua sede. L'RTI non costituisce un autonomo soggetto giuridico nei rapporti con i terzi e la rappresentanza della mandataria è limitata ai rapporti con la stazione appaltante. Ogni impresa associata conserva la propria autonomia, anche fiscale, e può essere soggetta alla TARSU quando sussistono i presupposti impositivi. Poiché il parcheggio era congiuntamente gestito dalle imprese, è stata ritenuta applicabile la responsabilità solidale prevista dalla disciplina TARSU. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio, liquidate in 7.300 euro oltre accessori, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche. Nel caso concreto la notifica è stata ritenuta valida perché gli avvisi erano intestati alla società ricorrente e consegnati presso la sua sede; la diversa individuazione del soggetto passivo riguarda il merito dell'imposizione e non la regolarità della notifica.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63
Individua i soggetti tenuti al pagamento della TARSU e prevede la responsabilità solidale in presenza di più soggetti che occupano o detengono congiuntamente l'area tassabile. La norma è stata applicata alle imprese partecipanti al RTI che gestivano congiuntamente il parcheggio.
D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 11
Riconosce l'autonomia delle imprese partecipanti a un raggruppamento temporaneo, senza attribuire al raggruppamento un'autonoma soggettività giuridica generale nei rapporti con i terzi.
D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37
Disciplina i raggruppamenti temporanei di imprese e conferma che il mandato collettivo e i poteri della mandataria operano principalmente nei rapporti con la stazione appaltante, senza creare un autonomo centro di imputazione giuridica nei confronti dei terzi.
Art. 360 c.p.c., n. 4
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità della sentenza o del procedimento. La censura della ricorrente non è stata accolta perché non è stata ravvisata alcuna nullità della notificazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto integrale del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o definizione negativa dell'impugnazione.
Massime di principio
- Un raggruppamento temporaneo di imprese, di regola, non è un autonomo soggetto giuridico nei rapporti con i terzi: ciascuna impresa conserva la propria autonomia e può essere destinataria diretta di obblighi fiscali.
- Il potere rappresentativo della mandataria opera principalmente nei rapporti con la stazione appaltante e non esclude la responsabilità delle singole imprese verso il Comune o altri soggetti estranei al contratto di appalto.
- La contestazione della legittimazione passiva o dell'obbligo fiscale non equivale a una contestazione della validità della notifica. Se l'atto è intestato al destinatario corretto e notificato presso la sua sede, la notifica può essere valida anche quando il contribuente sostiene di non essere tenuto al pagamento.
- Per i tributi collegati all'occupazione o detenzione di un'area, occorre verificare chi eserciti concretamente la disponibilità o gestione dell'area. Se più imprese la gestiscono congiuntamente, può operare una responsabilità solidale, salvo specifiche disposizioni o prova di una diversa ripartizione.
- Nei rapporti tributari con un ente locale, la struttura interna del RTI e gli accordi tra mandante e mandataria non sono normalmente opponibili per escludere la responsabilità fiscale verso l'ente impositore.
- Per superare una pretesa tributaria non è sufficiente richiamare l'esistenza del RTI: è necessario dimostrare concretamente l'assenza dei presupposti impositivi in capo alla singola impresa o l'erroneità della ricostruzione fattuale dell'ente.
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