Sentenza del 15/02/2018 n. 498 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Imposte Dirette - Società di capitali a ristretta base - Distribuzione utili ai soci - Presunzione legale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva imputato ai soci, ai fini delle imposte dirette, la quota dei maggiori utili accertati in capo alla società, basandosi esclusivamente o prevalentemente sulla presunta ristretta base sociale. Il motivo della contestazione era l'illegittimità dell'automatica applicazione di tale presunzione: la ristrettezza della compagine sociale costituisce un semplice dato di fatto e non dimostra, da sola, che gli utili non dichiarati siano stati effettivamente distribuiti ai soci. Per procedere alla tassazione personale, l'Amministrazione deve provare con ragionevole certezza la concreta percezione degli utili da parte di ciascun socio, attraverso ulteriori elementi, quali indagini finanziarie e patrimoniali, verifiche presso banche, clienti e fornitori, atti notarili, visure e altri documenti.
La decisione
La pretesa impositiva nei confronti dei soci non può fondarsi sic et simpliciter sulla ristretta base sociale e sull'accertamento di maggiori utili in capo alla società. È necessaria la prova, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della reale distribuzione e percezione degli utili. In assenza di elementi concreti e individualizzanti, non è legittimo presumere automaticamente che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, poiché sono astrattamente possibili anche altre destinazioni delle somme.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di maggiori utili in capo alla società non determina automaticamente la tassazione degli stessi utili in capo ai soci.
- La ristretta compagine sociale può costituire un elemento indiziario, ma non equivale a una presunzione legale assoluta della distribuzione degli utili e deve essere accompagnata da ulteriori elementi probatori.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, con elementi concreti e riferibili ai singoli soci, la loro effettiva percezione delle somme; non è sufficiente una conclusione astratta o meramente probabilistica.
- Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di prove sulla distribuzione, nonché indicando destinazioni alternative degli utili o circostanze incompatibili con la loro percezione personale.
- Il prelievo tributario deve basarsi su una capacità contributiva effettiva e non su una ricostruzione fondata esclusivamente su automatismi derivanti dalla struttura societaria.
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