Cassazione Civile, Ordinanza n. 08839/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’azione pauliana promossa da una banca per far dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, di un atto costitutivo di ipoteca volontaria a favore di una società, gravante su un immobile appartenente a un’altra società poi posta in liquidazione. In primo grado la domanda era stata accolta. In appello la società gravata dall’azione sosteneva che le banche creditrici avevano votato favorevolmente un concordato nel quale l’iscrizione ipotecaria era espressamente indicata tra le voci dell’attivo, e che il piano era stato omologato senza opposizioni; inoltre richiamava, in via subordinata, le preclusioni di cui all’art. 67, primo comma, lett. e), l.f. La Corte d’appello rigettava il gravame, rilevando che la stessa appellante aveva ammesso che il concordato era stato risolto e che tale risoluzione risultava già provata; di conseguenza, il concordato non poteva più considerarsi esistente e veniva meno ogni ulteriore prospettazione difensiva. In cassazione la società ricorrente proponeva tre motivi, ma il giudizio veniva definito in rito perché il ricorso non era stato notificato a una società litisconsorte necessaria che era rimasta contumace nei gradi di merito e che, pur dovendo essere evocata nel giudizio di legittimità, era stata menzionata solo come persona fisica liquidatore: la notifica non era quindi stata eseguita correttamente al soggetto giuridico necessario, nonostante l’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza interlocutoria non fosse stata ritualmente eseguita, poiché l’atto risultava notificato a una persona fisica e non alla società litisconsorte necessaria. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna controricorrente e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato nel contesto dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore contro l’atto di disposizione patrimoniale
art. 180 l.f.
evocato come disposizione relativa all’opposizione alla sentenza di omologa del concordato
art. 67, primo comma, lettera e), l.f.
richiamato dalla parte a sostegno di un’eccezione di preclusione rispetto all’azione esercitata
art. 186 l.f.
richiamato dalla Corte d’appello in relazione alla disciplina della risoluzione del concordato
art. 137, terzo comma, l.f.
applicato dalla Corte d’appello per affermare la provvisoria esecutorietà del provvedimento dichiarativo di risoluzione del concordato
art. 331 c.p.c.
utilizzato per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per attestare l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato
art. 331 c.p.c.
la mancata rituale integrazione del contraddittorio comporta l’inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando il giudizio di legittimità è inscindibile per la presenza di un litisconsorte necessario, il ricorso deve essere notificato a tutti i soggetti necessari; la notifica effettuata soltanto a un soggetto diverso, pur se collegato alla società (ad esempio il liquidatore), non sana il difetto di contraddittorio.
- Se, dopo l’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., la notifica non viene eseguita ritualmente nei confronti della parte necessaria, il ricorso è inammissibile.
- La validità della notificazione a una società richiede che il destinatario sia individuato come soggetto giuridico, non essendo sufficiente la sola indicazione nominativa della persona fisica che ne è legale rappresentante o liquidatore.
- Nel giudizio di cassazione, il mancato rispetto delle regole sul contraddittorio processuale prevale sull’esame dei motivi di merito o delle questioni sostanziali dedotte dalle parti.
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