Ordinanza n. 3083/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione n. 1135 dell’1.10.2025 pubblicata in pari data sull'Albo pretorio del Comune di Pomezia e notificata a mezzo pec in pari data; - della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di decadenza dalla concessione e comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare di una ditta individuale ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale di decadenza dalla concessione e la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza. Nella fase cautelare ha contestato le plurime contestazioni poste dall'amministrazione a fondamento della decadenza, chiedendo la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un primo esame, riservata ogni questione anche di rito e senza pregiudizio per la decisione di merito, ha ritenuto che le deduzioni della ricorrente non fossero idonee a infirmare le plurime contestazioni poste dall'amministrazione a fondamento della decadenza, con conseguente assenza di un fumus boni iuris sufficientemente apprezzabile. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che non era stato allegato un pregiudizio grave e irreparabile per il tempo necessario alla decisione del ricorso. La cessazione dell'efficacia della concessione non è stata ritenuta di per sé sufficiente, trattandosi di una conseguenza patrimoniale normalmente riparabile, salvo specifiche e circostanziate deduzioni contrarie. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
potere cautelare del giudice amministrativo
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo alla plausibilità delle censure e alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mera contestazione del provvedimento di decadenza e la prospettazione di censure non sono sufficienti quando, a un primo esame, esse non risultino idonee a superare le plurime contestazioni poste dall'amministrazione a fondamento dell'atto.
- La cessazione dell'efficacia di una concessione non determina di per sé un periculum in mora cautelare, se il pregiudizio allegato ha natura meramente patrimoniale e risulta normalmente riparabile; occorrono specifiche e circostanziate deduzioni circa la gravità e l'irreparabilità del danno.
- La sospensione cautelare richiede l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile riferito al tempo necessario per la decisione del ricorso, oltre a una valutazione favorevole, almeno prima facie, delle censure dedotte.
Come è indicizzato
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