Ordinanza n. 3085/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: della delibera della Quarta Commissione del CSM del 7.10.2025, comunicata con nota del 10.10.2025, prot.-OMISSIS-, consegnata a mano in data 23.10.2025, nonché del verbale della relativa seduta, trasmesso a seguito di accesso agli atti con nota del 19.11.2025, prot. -OMISSIS-; del decreto attuativo della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari del 2.12.2025, prot. Ris. n. -OMISSIS-; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare: delle delibere della Quarta Commissione del CSM del 10.11.2025 (di cui alla nota del Segretario Generale del 18.11.2025, prot. -OMISSIS-), del 23.6.2025 (verbale n.-OMISSIS-), e dell’8.5.2025 (verbale n. -OMISSIS-); - della delibera della Quarta Commissione del CSM dell’8.5.2025, relativa alla nomina di consulenti tecnici;- della nota della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari del 20.11.2025, R.D.N. 283/25, di nomina di due consulenti; della nota della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari del 27.11.2025, prot. ris. n. -OMISSIS-; della nota del CSM del 10.10.2025, prot.-OMISSIS-; delle delibere del Comitato di Presidenza del CSM del 15.5.2025 e del 10.6.2025; della disposizione del 14.10.2024, con cui il vicepresidente del CSM ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- alla Quarta Commissione del CSM; in via subordinata, dell’art. 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del CSM. Quanto ai motivi aggiunti depositati il 2.5.2026: in aggiunta agli atti impugnati con il ricorso principale: della nota del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari del 30.04.2026, prot. -OMISSIS-, comunicata in pari data, con cui si dà seguito alla delega conferita dalla IV Commissione del CSM per la nomina di consulenti tecnici nell’ambito della pratica n. 140/CE/2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere della Quarta Commissione del CSM, atti della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari e ulteriori atti connessi relativi alla nomina e al giuramento di consulenti tecnici nell’ambito di un procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera della Quarta Commissione del CSM del 7 ottobre 2025, il relativo verbale, il decreto attuativo e numerosi atti presupposti e consequenziali concernenti la trasmissione degli atti alla Quarta Commissione e la nomina di consulenti tecnici nell’ambito di un procedimento disciplinare. In via subordinata ha censurato l’art. 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del CSM. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la nota del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari del 30 aprile 2026, con cui, in esecuzione della delega conferita dalla Quarta Commissione del CSM, è stato dato nuovo impulso al procedimento e fissato il giuramento dei consulenti tecnici. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto che le doglianze relative agli atti impugnati con motivi aggiunti erano già comprese nella precedente delibazione cautelare del Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare, senza definire il merito delle censure. Ha rilevato che la nota del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari del 30 aprile 2026 era stata adottata in conseguenza dell’ordinanza del Consiglio di Stato dell’11 marzo 2026, n. 891, che aveva riformato la precedente ordinanza cautelare del TAR del 16 gennaio 2026, n. 371. La stessa ricorrente aveva riconosciuto che l’atto impugnato con motivi aggiunti era stato adottato “in forza di tale pronuncia”. Secondo il TAR, i profili di doglianza proposti erano quindi già ricompresi nella delibazione cautelare d’appello, svolta nell’ambito della cognizione sommaria propria del rito cautelare. Tale rilievo non pregiudica l’esame delle censure nella fase di merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, la cognizione del giudice è sommaria e la relativa delibazione non esaurisce né pregiudica l’esame pieno delle censure nella fase di merito.
- Quando un atto amministrativo impugnato con motivi aggiunti è stato adottato in esecuzione o conseguenza di una precedente pronuncia cautelare d’appello, le doglianze concernenti tale atto possono ritenersi ricomprese nell’ambito della delibazione cautelare già svolta, ferma la possibilità di esaminarle compiutamente nel giudizio di merito.
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