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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1942

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 della Commissione, del 5 luglio 2024, che stabilisce procedure comuni e norme dettagliate per l’accesso alle informazioni elettroniche sul trasporto merci e il relativo trattamento da parte delle autorità competenti conformemente al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R1942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce l’architettura tecnica e procedurale dell’accesso delle autorità competenti ai dati eFTI, in attuazione del regolamento (UE) 2020/1056. Definisce i componenti TIC necessari, le rispettive funzioni, le regole di autenticazione, autorizzazione e tracciamento, nonché gli standard di scambio messaggi e di sicurezza. Prevede inoltre una rete di helpdesk nazionali e dell’Unione e un gruppo operativo di supporto per garantire un’attuazione uniforme e il funzionamento continuo dell’ambiente eFTI.

Procedure comuni e norme tecniche per l’accesso delle autorità competenti alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) e per il loro trattamento nell’ambiente di scambio eFTI.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle loro autorità competenti e ai relativi agenti, nonché agli operatori economici che mettono a disposizione dati eFTI su piattaforme eFTI ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056. Regola i componenti TIC dell’ambiente di scambio eFTI, in particolare AAP, registri, gate eFTI, meccanismi di ricerca e applicazioni utente, e disciplina lo scambio di richieste, risposte e comunicazioni di follow-up. Si applica dal giorno della sua entrata in vigore; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono rilevanti le esclusioni/limitazioni funzionali implicite: i gate eFTI non memorizzano o trattano dati eFTI se non metadati necessari a funzioni legittime; l’accesso e il trattamento sono consentiti solo per controlli di conformità secondo il diritto UE e nazionale applicabile.

Procedura comuni e norme dettagliate per l’accesso alle informazioni elettroniche sul trasporto merci e il relativo trattamento

Il regolamento completa l’attuazione del regolamento (UE) 2020/1056, disciplinando in modo puntuale come le autorità competenti degli Stati membri possano accedere alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) messe a disposizione dagli operatori economici. Il testo è fondato sull’esigenza di assicurare interoperabilità, sicurezza, autenticazione delle parti e riduzione dei costi di implementazione, attraverso un’architettura tecnica comune e standardizzata.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che l’obiettivo principale è garantire un ambiente di scambio eFTI sicuro, affidabile e uniforme in tutta l’Unione, nel quale gli Stati membri mantengono una certa flessibilità organizzativa ma devono rispettare specifiche funzionali e tecniche comuni. Il regolamento privilegia il riuso di infrastrutture digitali già esistenti, soluzioni eDelivery, standard aperti e meccanismi già diffusi nei servizi pubblici digitali, senza sacrificare il livello di sicurezza e la protezione dei dati personali e commerciali.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli Stati membri, le autorità competenti e i loro agenti, gli helpdesk nazionali e dell’Unione, nonché gli operatori economici e i prestatori di servizi eFTI coinvolti nella gestione delle piattaforme eFTI. L’oggetto materiale è l’accesso alle eFTI, la richiesta e il recupero dei dati, la trasmissione delle risposte, la gestione delle comunicazioni di follow-up e il funzionamento dei componenti TIC che rendono possibile tale interazione.

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 è centrale per l’interpretazione operativa del regolamento. Definisce, tra l’altro, l’ambiente di scambio eFTI, i dati eFTI, l’UIL, l’AAP, i gate eFTI, l’applicazione utente, il registro delle autorizzazioni, il registro degli identificativi, oltre ai concetti tecnici di eDelivery, certificato di sicurezza, chiavi di sicurezza e meccanismi di individuazione statici e dinamici.

Struttura dei componenti TIC e responsabilità nazionali

L’articolo 2 impone agli Stati membri di dotare le autorità competenti di sistemi TIC in grado di trattare gli UIL comunicati dagli operatori economici e di consentire l’accesso ai dati eFTI tramite due modalità: accesso diretto all’UIL in formato leggibile automaticamente oppure recupero dell’UIL attraverso un registro collegato a identificativi dell’operazione di trasporto. Gli Stati membri sono responsabili della creazione, disponibilità, aggiornamento, manutenzione e sicurezza dei componenti, anche quando siano sviluppati congiuntamente con altri Stati membri.

Richieste di accesso, risposte e follow-up

L’articolo 3 disciplina la sequenza procedurale: l’agente presenta la richiesta tramite AAP e applicazione utente; la richiesta deve contenere l’UIL o gli identificativi necessari al recupero, i riferimenti ai diritti di accesso e un numero univoco. La risposta della piattaforma o del gate può essere costituita da dati eFTI, errori tecnici o di processo, indicazioni di assenza dati oppure da un messaggio di "nessuna risposta" se non segue alcun invio entro 60 secondi. Se i dati risultano incompleti o non conformi, è possibile avviare una comunicazione di follow-up, che deve rispettare il diritto nazionale applicabile.

Punti di accesso per le autorità, autorizzazioni e tracciabilità

Gli AAP sono il punto unico di accesso dell’agente all’ambiente eFTI. Essi autenticano e autorizzano gli agenti, registrano le richieste autorizzate, trasmettono le richieste al gate, ricevono e registrano le risposte, conservano una traccia di controllo per almeno due anni e gestiscono anche le comunicazioni di follow-up. Il registro delle autorizzazioni deve rendere verificabili i diritti di accesso e di trattamento di ciascun agente, espressi in modo codificato e agganciati alle competenze derivanti dal diritto UE e nazionale.

Gate eFTI e interoperabilità tra Stati membri

I gate eFTI assicurano la trasmissione delle richieste autorizzate alle piattaforme eFTI e l’inoltro delle risposte lungo il percorso inverso, con convalida delle chiavi di sicurezza e registrazione delle operazioni. Devono inoltre mantenere connessioni sicure con AAP, altri gate eFTI e piattaforme eFTI, nonché registri aggiornati di chiavi, certificati e stati di certificazione. Il regolamento contempla anche la situazione in cui uno Stato membro non disponga di organismi accreditati per la certificazione delle piattaforme eFTI: in tal caso il gate dello Stato membro deve comunque garantire la connessione per piattaforme certificate altrove, su richiesta dell’operatore o del prestatore di servizi eFTI, previa conferma dall’altro Stato membro.

Applicazione utente e trattamento dei dati

L’applicazione utente costituisce la interfaccia operativa per l’agente. Deve consentire la generazione delle richieste, la visualizzazione dei dati e dei messaggi di risposta, l’eventuale ulteriore trattamento dei dati coerente con i diritti dell’agente e, se ammesso dal diritto nazionale, la generazione delle comunicazioni di follow-up. Il regolamento consente agli Stati membri di adattare interfaccia e funzionalità aggiuntive, inclusi eventuali algoritmi intelligenti per il pretrattamento dei dati.

Meccanismo di ricerca e registro degli identificativi

Il meccanismo di ricerca, integrato nel gate eFTI, consente di risalire dalla richiesta alla piattaforma che detiene i dati oppure, se la richiesta contiene identificativi ulteriori, di interrogare il registro degli identificativi per recuperare l’UIL. Il registro degli identificativi consente il caricamento, l’attivazione, la disattivazione e la cancellazione degli UIL; l’UIL incorpora l’identificativo del gate, della piattaforma e l’identificativo univoco del dataset. Sono elencati gli identificativi di dati da supportare, inclusi quelli relativi a merci pericolose.

Standard di scambio, eDelivery e sicurezza

Per assicurare interoperabilità e sicurezza, le comunicazioni tra i gate eFTI e tra questi e le piattaforme eFTI devono avvenire in XML, tramite eDelivery, con individuazione statica tra gate e individuazione dinamica anche verso le piattaforme. Gli Stati membri possono ammettere specifiche nazionali equivalenti per lo scambio sicuro di messaggi, purché siano pubblicamente disponibili e sufficientemente dettagliate. Sul piano della sicurezza, è previsto il rilascio di certificati da parte di autorità di certificazione e la conservazione sicura delle chiavi private, oltre a meccanismi sicuri di validazione delle chiavi e dei certificati delle piattaforme connesse.

Rete di supporto tecnico e operativo

L’articolo 12 istituisce una rete di helpdesk articolata su tre livelli: il primo per il supporto diretto agli agenti, il secondo per il supporto ai livelli 1 e ai proprietari delle piattaforme eFTI, il terzo a livello di Commissione per la risoluzione delle questioni sistemiche e il coordinamento unionale. Sono previsti orari minimi comuni di disponibilità, copertura di emergenza nei fine settimana e nei giorni festivi, strumenti di ticketing e registri delle attività. L’articolo 13 aggiunge una rete di sostegno operativo tramite un gruppo di lavoro sottogruppo del DTLF, con funzioni di coordinamento e supporto alla redazione di documenti tecnici di orientamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica da tale data. In quanto regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni e architettura eFTI

L’articolo 1 definisce i concetti chiave: ambiente di scambio eFTI, componente TIC, agente dell’autorità competente, dati eFTI, richiesta di accesso, comunicazione di follow-up, diritti di accesso e di trattamento, mezzi di identificazione elettronica, AAP, gate eFTI, eDelivery e componenti tecnici collegati. L’impianto normativo distingue nettamente tra punto di accesso delle autorità, gate eFTI, applicazione utente e meccanismo di ricerca.

Misure comuni e responsabilità degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di dotare le autorità competenti di sistemi TIC capaci di elaborare gli UIL comunicati dagli operatori economici e di consentire l’accesso ai dati eFTI tramite due procedure: accesso diretto all’UIL oppure recupero dell’UIL tramite registro e identificativo associato all’operazione di trasporto. Gli Stati membri devono garantire autenticazione, autorizzazione, connessioni sicure, sicurezza e riservatezza dei dati, e restano responsabili della creazione, gestione e manutenzione dei componenti, anche in caso di sviluppo congiunto.

Procedura di richiesta, risposta e follow-up

L’articolo 3 disciplina la presentazione delle richieste di accesso da parte degli agenti tramite AAP e applicazione utente. La richiesta contiene UIL o identificativi di recupero, riferimenti ai diritti di accesso e un numero unico generato dall’AAP. Le risposte possono consistere in dati eFTI, messaggi di errore, messaggi di assenza dati oppure messaggi di "nessuna risposta" se non perviene risposta entro 60 secondi dalla conferma di ricezione. È prevista una comunicazione di follow-up in caso di informazioni incomplete o non conformi, da trasmettere tramite AAP con riferimento all’UIL e alla richiesta originaria.

Punti di accesso per le autorità (AAP)

L’articolo 4 attribuisce agli AAP la funzione di unico punto di accesso dell’agente all’ambiente eFTI. Gli AAP autenticano gli agenti, autorizzano o respingono le richieste in base ai diritti registrati, registrano le richieste autorizzate e le risposte, conservano la traccia di controllo per due anni o più se richiesto dal diritto nazionale e gestiscono anche le comunicazioni di follow-up. Possono essere integrati nel gate eFTI o costituiti come componenti separati.

Registro delle autorizzazioni

L’articolo 5 impone un registro aggiornato dei diritti di accesso e di trattamento di ciascun agente. Il registro contiene almeno i riferimenti identificativi unici dell’agente, i diritti di accesso espressi come elenco di atti UE e nazionali e dei corrispondenti sottoinsiemi di dati eFTI, i diritti di trattamento espressi come riferimenti codificati alle operazioni consentite e un registro delle modifiche.

Gate eFTI e rete tra gate

L’articolo 6 disciplina le funzioni dei gate eFTI: trasmissione delle richieste autorizzate alle piattaforme eFTI, inoltro delle risposte all’AAP o all’applicazione utente, gestione dei follow-up, convalida delle chiavi di sicurezza e tracciamento delle operazioni. I gate mantengono connessioni sicure con AAP, altri gate eFTI e piattaforme eFTI, nonché registri aggiornati dei relativi certificati e chiavi. È prevista una disciplina speciale per gli Stati membri privi di organismi accreditati per la certificazione delle piattaforme eFTI.

Applicazione utente

L’articolo 7 definisce l’applicazione utente come interfaccia dell’agente verso l’AAP. Essa genera richieste, visualizza dati e messaggi di risposta, consente ulteriori trattamenti coerenti con i diritti dell’agente e, ove consentito dal diritto nazionale, genera comunicazioni di follow-up. Deve garantire una GUI, una connessione sicura ad AAP o gate e l’uso dei sottoinsiemi di dati corrispondenti alle competenze dell’agente.

Meccanismo di ricerca e registro degli identificativi

L’articolo 8 prevede un meccanismo di ricerca integrato nel gate eFTI che, sulla base dell’UIL o di altri identificativi, recupera la piattaforma eFTI e il gate collegato oppure verifica il registro degli identificativi. Il meccanismo utilizza un registro di identificativi e un SMP/SML eDelivery o un servizio equivalente. L’articolo 11 disciplina il registro degli identificativi, la struttura dell’UIL, i tipi di identificativi ammessi e le regole di attivazione, disattivazione e cancellazione degli UIL, inclusa una regola speciale per il trasporto su strada ai fini del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Specifiche tecniche di messaggistica e sicurezza

L’articolo 9 impone l’uso del formato XML per le comunicazioni tra gate eFTI e tra gate e piattaforme eFTI, con scambio tramite eDelivery e individuazione statica per i gate e individuazione dinamica anche verso le piattaforme. Sono ammesse specifiche nazionali equivalenti se rese pubbliche. L’articolo 10 disciplina il rilascio e la gestione dei certificati di sicurezza, la protezione delle chiavi private e i meccanismi sicuri di ricezione e validazione delle chiavi e dei certificati delle piattaforme connesse.

Rete di sostegno tecnico

L’articolo 12 istituisce una rete di helpdesk su tre livelli: livello 1 per gli agenti delle autorità competenti, livello 2 di supporto ai livelli 1 e ai proprietari delle piattaforme eFTI, e livello 3 istituito dalla Commissione per il supporto sistemico e il coordinamento unionale. Sono previsti orari minimi comuni di disponibilità nei giorni lavorativi tra le 10:00 e le 16:00 CET/CEST, un servizio di emergenza nei fine settimana e nelle festività e strumenti di assistenza con tracciamento delle richieste.

Rete di sostegno operativo e governance

L’articolo 13 istituisce un gruppo di lavoro come sottogruppo del DTLF, con funzioni di monitoraggio operativo, coordinamento delle questioni tecniche e operative e supporto alla Commissione nella preparazione di documenti tecnici di orientamento. I membri nominati dagli Stati membri agiscono anche come punti di contatto nazionali eFTI.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 14 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasportidigitalizzazioneinteroperabilitàprotezione dei datiamministrazione digitale

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