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Provvedimento

Provvedimento del 03/06/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il nuovo modello AA9/12 per le persone fisiche e le istruzioni aggiornate per il modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con specifiche tecniche per l’invio telematico e regole di disponibilità e stampa. Il tutto è motivato dall’adeguamento alla disciplina IVA e ai nuovi regimi fiscali introdotti e prorogati per il 2015.

Approvazione dei modelli IVA AA9/12 e AA7/10 e delle relative istruzioni e specifiche tecniche

Approvazione dei modelli IVA AA9/12 e AA7/10

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approva il modello AA9/12 per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA delle persone fisiche e aggiorna le istruzioni del modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Disciplina inoltre le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, la reperibilità dei modelli e le caratteristiche di stampa.

Modello AA9/12 per le persone fisiche

È approvato il modello AA9/12, con le relative istruzioni, da utilizzare per le dichiarazioni previste dall’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 da parte delle persone fisiche.

  • Il modello è utilizzabile dal 4 giugno 2015.
  • Gli eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nella sezione apposita del sito dell’Agenzia delle Entrate.
  • Il precedente modello AA9/11, approvato con provvedimento del 18 maggio 2012, può essere utilizzato fino al 30 settembre 2015, ma solo se non è necessario optare per i regimi fiscali agevolati.

Istruzioni per il modello AA7/10

Sono approvate le istruzioni per la compilazione del modello AA7/10, relativo alla domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e alle dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • Le nuove istruzioni si applicano alle dichiarazioni previste dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.
  • Esse sostituiscono le istruzioni approvate con il provvedimento del 18 maggio 2012.
  • Anche per queste istruzioni sono previsti futuri aggiornamenti pubblicati sul sito dell’Agenzia.

Reperibilità dei modelli e stampa

I modelli sono messi a disposizione gratuitamente sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

  • I modelli sono reperibili su www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.
  • Possono essere scaricati anche da altri siti internet, purché rispettino le caratteristiche indicate nell’allegato A e riportino l’indirizzo del sito di prelievo e gli estremi del provvedimento.
  • La stampa del modello AA9/12 deve rispettare le caratteristiche tecniche dell’allegato A.

Trasmissione telematica delle dichiarazioni

Per le dichiarazioni presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, sono stabilite specifiche tecniche da seguire.

  • Per il modello AA9/12 si applicano le specifiche tecniche contenute negli allegati B e C.
  • Per il modello AA7/10 si applicano le specifiche tecniche contenute nell’allegato D.
  • Continuano inoltre ad applicarsi le specifiche tecniche dell’allegato B del modello AA7/10 approvate con provvedimento del 29 dicembre 2009 per la dichiarazione di inizio attività e variazione dati.
  • I soggetti abilitati alla trasmissione telematica devono comunque rilasciare al contribuente una dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati.
  • Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia.

Motivazioni dell’intervento

Il provvedimento nasce dall’esigenza di adeguare i modelli alla normativa vigente, in particolare alla riforma dei regimi fiscali introdotta per il 2015.

  • La legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto, dal 2015, il nuovo regime fiscale forfetario e ha abrogato il regime di vantaggio e quello per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
  • Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha prorogato per il 2015 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.
  • Per questo motivo è stata aggiornata la struttura del modello destinato alle persone fisiche e sono state approvate nuove istruzioni per il modello AA7/10.
  • Il provvedimento disciplina anche la reperibilità dei modelli, la stampa e le specifiche tecniche per l’invio telematico.

Ambito normativo e riferimenti richiamati

Il provvedimento richiama le fonti che fondano i poteri del Direttore dell’Agenzia e la disciplina di riferimento in materia fiscale e IVA.

  • Tra le norme sulle attribuzioni del Direttore sono richiamati il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia.
  • Tra le principali norme di riferimento figurano il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sull’IVA, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 sul codice fiscale e anagrafe tributaria, il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni, il D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404 sui servizi telematici, nonché altre disposizioni in materia tributaria, privacy e regimi speciali.
  • È richiamato inoltre il provvedimento del 18 maggio 2012 relativo al precedente modello AA9/11 e alle istruzioni AA7/10, che viene superato o aggiornato nei punti indicati.

Pubblicazione e efficacia

La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 3 giugno 2015.

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