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Provvedimento

Provvedimento del 25/05/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza dati e informazioni su possibili anomalie nelle dichiarazioni relative alla rateizzazione di plusvalenze e sopravvenienze attive. Indica il contenuto delle comunicazioni, le modalità di invio al contribuente, le forme di interlocuzione tramite email e la possibilità di regolarizzare errori e omissioni con ravvedimento operoso.

Modalità di comunicazione di anomalie fiscali su plusvalenze e sopravvenienze attive rateizzate

Comunicazione di anomalie su plusvalenze e sopravvenienze attive rateizzate

Il provvedimento definisce le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente e alla Guardia di Finanza elementi e informazioni relativi a possibili irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi. L’obiettivo è favorire una comunicazione preventiva, semplificare gli adempimenti e incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Ambito di applicazione

Le informazioni riguardano specifici contribuenti titolari di reddito d’impresa che abbiano optato, ai sensi degli articoli 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino a un massimo di cinque esercizi delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive, in deroga alla tassazione integrale nell’anno di realizzo.

Le anomalie segnalate attengono alla corretta indicazione delle quote costanti da riportare in dichiarazione. In particolare, il documento mira a individuare casi in cui la quota di competenza risulti parzialmente o totalmente omessa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2011.

Contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni messe a disposizione del contribuente contengono i seguenti dati:

  • numero identificativo della comunicazione;
  • modello di dichiarazione presentata relativa all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
  • ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata e oggetto di rateazione;
  • numero di rate scelte e importo della quota costante;
  • dati della dichiarazione per il periodo d’imposta 2011 in cui la quota di competenza risulta omessa, in tutto o in parte;
  • ammontare della quota di competenza omessa.

Modalità di messa a disposizione dei dati al contribuente

L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione contenente tali informazioni:

  • agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivati dai contribuenti ai sensi della normativa richiamata;
  • in alternativa, tramite posta ordinaria, se l’indirizzo PEC non è attivo o non risulta registrato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998, può:

  • richiedere informazioni;
  • segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia.

La segnalazione avviene mediante invio di una email agli indirizzi di posta elettronica dell’Agenzia indicati nella comunicazione ricevuta.

Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza

I dati e gli elementi individuati dal provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione tramite ravvedimento operoso

Il contribuente che abbia avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni comunicate può regolarizzare eventuali errori od omissioni ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. La regolarizzazione consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione.

Motivazioni e raccordo con la disciplina sul ravvedimento

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 1, comma 636, della legge n. 190/2014, che demanda al Direttore dell’Agenzia la definizione delle modalità di messa a disposizione delle informazioni al contribuente e alla Guardia di Finanza.

Le motivazioni chiariscono che:

  • il sistema è volto a consentire la correzione di errori o omissioni mediante ravvedimento operoso;
  • la disciplina del ravvedimento è stata riformata dalla legge n. 190/2014 per favorire la regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte e graduabili in base alla tempestività dell’intervento;
  • la regolarizzazione è possibile anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziate attività di controllo, purché non siano stati notificati atti di liquidazione, irrogazione sanzioni o accertamento, né siano state ricevute comunicazioni di irregolarità o esiti di controllo formale richiamati nel provvedimento.

Riferimenti normativi richiamati

Tra le principali fonti richiamate figurano:

  • il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate e il Regolamento di amministrazione;
  • il DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • il TUIR, DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • il DPR 10 novembre 1997, n. 442;
  • il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
  • il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 sulle modalità tecniche di trasmissione telematica;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articoli 1, commi da 634 a 636.

Dati finali del provvedimento

Il provvedimento è emanato a Roma il 25 maggio 2015 e reca la sottoscrizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.

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