Sentenza del 25/03/2016 n. 5967 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute, comprese le rate successive alla prima. Secondo l'Agenzia, l'omesso o tardivo versamento anche parziale delle rate determina l'inefficacia dell'istanza di condono, poiché l'art. 9-bis non contiene una disposizione che salvi gli effetti della sanatoria in caso di mancato pagamento nei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza d'appello e ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis ha natura clemenziale e non premiale: esso si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate. L'omesso o tardivo versamento delle rate successive alla prima comporta quindi l'inefficacia della definizione e consente all'Amministrazione di recuperare l'imposta originaria. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate. Quanto all'IVA, la Corte ha inoltre richiamato l'incompatibilità del condono con il diritto dell'Unione europea, con conseguente riespansione del potere accertativo e permanenza delle sanzioni connesse alle violazioni IVA.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono si perfeziona soltanto con l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate dovute.
La norma disciplina una definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti risultanti dalle dichiarazioni del contribuente. Poiché non prevede il mantenimento degli effetti della sanatoria in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, l'inadempimento totale o parziale comporta l'inefficacia della definizione.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 45
Ha modificato l'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, la cui disciplina è stata interpretata dalla Corte come condono di natura clemenziale.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni relative ad altre forme di definizione agevolata non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis, perché caratterizzate da struttura e natura differenti e perché la normativa condonistica è eccezionale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La procedura ex art. 9-bis non richiede una specifica attività di liquidazione, poiché l'importo dovuto è già determinabile sulla base della dichiarazione integrativa del contribuente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14
La Corte distingue il regime dell'art. 9-bis da quello previsto per altre definizioni, nelle quali il mancato pagamento delle rate successive alla prima può comportare l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto anziché l'inefficacia della sanatoria.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente il merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 193-273
In materia di IVA, il condono è stato ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui comporta una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili e all'applicazione delle sanzioni.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 11 dicembre 2008, causa C-174/07, e 17 luglio 2008, causa C-132/06
Le decisioni hanno escluso la compatibilità con il diritto europeo delle disposizioni nazionali che producono una rinuncia generalizzata all'accertamento dell'IVA o l'estinzione automatica delle relative sanzioni.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale e la norma non prevede espressamente la conservazione degli effetti in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate deve essere considerato condizione di perfezionamento della sanatoria.
- Non è possibile estendere automaticamente a una specifica forma di condono le regole più favorevoli previste per altre definizioni agevolate: occorre verificare la struttura e il testo della singola norma.
- L'omesso o tardivo pagamento di una rata può comportare la perdita integrale del beneficio, con conseguente possibilità per l'Amministrazione di recuperare l'imposta originaria, se la disciplina applicabile non prevede un regime alternativo.
- Le definizioni agevolate riguardanti l'IVA devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea: non possono impedire in modo generale l'accertamento dell'imposta né eliminare automaticamente le sanzioni dovute.
- In presenza di incompatibilità tra una norma nazionale di condono e il diritto europeo, il giudice e l'Amministrazione devono disapplicare la norma interna incompatibile, consentendo la riespansione del potere accertativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 25 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →