Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16163/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalle persone offese e le ha condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata sul rilievo che l'impugnazione era proposta contro un'ordinanza di archiviazione pronunciata dopo rituale partecipazione delle persone offese opponenti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due persone offese hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Frosinone, in data 11 novembre 2024, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti. Dal testo non emergono i fatti storici specifici né il reato originariamente ipotizzato; emerge soltanto che le persone offese avevano partecipato ritualemente alla fase di opposizione alla richiesta di archiviazione. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto contro un'ordinanza di archiviazione resa dopo rituale partecipazione delle persone offese opponenti, situazione per la quale il ricorso non è consentito secondo il precedente richiamato.

Norme richiamate

  • ordinanza di archiviazione

    L'ordinanza di archiviazione, quando emessa dopo la rituale partecipazione delle persone offese opponenti, non è ricorribile nei termini prospettati nel caso deciso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza di archiviazione è inammissibile quando la decisione sia stata adottata a seguito della rituale partecipazione delle persone offese che avevano proposto opposizione.
  • La partecipazione rituale delle persone offese alla fase di opposizione preclude un ulteriore sindacato di legittimità avverso l'ordinanza di archiviazione nei limiti affermati dalla Corte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.