Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1629/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Ferrara del rinnovo della licenza di porto di fucile, adottato il 26 febbraio 2023, nonché note istruttorie connesse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile presentata il 30 aprile 2021. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione e mancata specifica valutazione della memoria partecipativa del 16 febbraio 2023: secondo il ricorrente, la frequentazione di persone pregiudicate non era sufficiente a dimostrare la sua inaffidabilità; la querela del 2014 per lesioni e minacce era stata rimessa e la condanna per furto risaliva al 1989. Con il secondo motivo ha lamentato un «vizio di merito», sostenendo che l’amministrazione avrebbe violato regole non giuridiche di opportunità, equità, economicità ed eticità.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le censure. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico di inaffidabilità, fondato sulla valutazione complessiva della frequentazione, accertata da controlli di polizia, di persone pregiudicate, della denuncia del 2014 per lesioni e minacce e della condanna per furto del 1989. In materia di armi l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva: non occorre provare un abuso effettivo, essendo sufficiente un convincimento plausibile e motivato circa il rischio di uso improprio; possono rilevare anche fatti non più significativi sul piano penale e la frequentazione di soggetti gravati da precedenti. La censura di merito è stata respinta perché il giudizio è di legittimità e non consente al giudice di sostituire valutazioni di opportunità a quelle dell’amministrazione. Spese compensate per le peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe denunciando: I) violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, per difetto di motivazione, dato che alcuna particolare valutazione è stata svolta sulla memoria partecipativa fatta pervenire il 16 febbraio 2023, sottolineandosi che la mera frequentazione di soggetti pregiudicati non è di per sé sufficiente a sostenere il provvedimento adottato, che la querela di cui il ricorrente è stato destinatario nel 2014 è stata prontamente rimessa e, quindi, non ha valenza segnaletica di inaffidabilità rispetto all’uso delle armi, come pure la condanna per furto risalente al 1989;

    La censura di difetto di motivazione, anche in relazione alla memoria partecipativa, è stata respinta perché il diniego esponeva circostanze concrete che, valutate nel loro insieme, sostenevano il giudizio prognostico di inaffidabilità.

  • art. 699 cod. pen.

    Considerato che, in tema di detenzione e porto d’armi, l’autorità amministrativa gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle stesse a tutela della pubblica incolumità, stante l’assenza di un diritto soggettivo alla detenzione ed al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110

    Il porto e la detenzione di armi costituiscono eccezioni al divieto generale e non corrispondono a un diritto soggettivo; l’autorità può quindi svolgere una valutazione ampia e preventiva sull’affidabilità.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110

    Considerato che, in tema di detenzione e porto d’armi, l’autorità amministrativa gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle stesse a tutela della pubblica incolumità, stante l’assenza di un diritto soggettivo alla detenzione ed al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110

    La disciplina è richiamata a fondamento del carattere eccezionale del porto e della detenzione di armi e dell’ampia valutazione amministrativa diretta a tutelare la pubblica incolumità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

    Il testo richiama la disposizione nel quadro processuale della trattazione, ma non ne espone una specifica interpretazione applicativa.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo dei titoli di porto e detenzione di armi non costituisce un diritto soggettivo: l’autorità di pubblica sicurezza può negarlo quando, sulla base di un giudizio prognostico plausibile e motivato, il soggetto non dia pieno affidamento di non abusare delle armi.
  • I provvedimenti in materia di armi hanno finalità preventiva e non sanzionatoria; non è necessario accertare un abuso effettivo, potendo il rischio di uso improprio essere desunto anche da circostanze assistite da elementi di fumus e da fatti non più rilevanti sul piano penale.
  • La frequentazione di persone gravate da precedenti penali o di polizia può essere valutata quale indice di rischio di apprensione e uso improprio dell’arma; il giudizio di affidabilità può fondarsi sulla valutazione complessiva di tale circostanza e degli altri elementi di fatto.
  • Nel giudizio di legittimità il giudice non può estendere il sindacato al merito amministrativo né sostituire alle valutazioni dell’autorità giudizi di mera opportunità, equità o convenienza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.